Cass. civ. Sez. III, 01.09.2008, n. 21966



Ordinanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente: ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
A.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILLA 3, presso lo studio dell'avvocato FERZI CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LIUZZI GIANFRANCO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato COGLITORE EMANUELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 42554/06 del Giudice di pace di ROMA del 29/08/06, depositata il 12/10/06;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/06/08 dal Consigliere Dott. FRASCA Raffaele;
udito l'avvocato Emanuele Coglitore, difensore del resistente che si riporta al controricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele, che si riporta alla relazione.

Svolgimento del processo

p. 1. A.M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 ottobre 2006, con la quale il Giudice di Pace di Roma - in accoglimento di un'opposizione all'esecuzione proposta da V.F. in relazione ad un procedimento di espropriazione presso terzi introdotto nei suoi confronti da essa ricorrente e rimesso dal Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Roma al detto Giudice di Pace per il merito, dopo l'espletamento della fase sommaria - ha dichiarato improcedibile l'esecuzione.
Al ricorso ha resistito il V.. p. 2. Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione sull'istanza di regolamento di competenza con il procedimento di cui all'art. 380 bis c.p.c., è stata predisposta relazione ai sensi di tale norma, che è stata ritualmente notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Quanto Segue:

Motivi della decisione

p. 1. La relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata del seguente tenore:
"(....) p. 2 - Il ricorso - ammissibile ai sensi della nuova norma dell'art. 616 c.p.c., che, in relazione alle sentenze del giudice di pace sulle opposizioni esecutive fa aggio sulla nuova disciplina dell'art. 339 c.p.c., - è tardivo, perchè proposto oltre l'anno solare dal deposito della sentenza. Nella specie, infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte ai giudizi di opposizione in materia esecutiva non trova applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale (ex multis, da ultimo, Cass. n. 12250 del 2007).
Il ricorso, pertanto, andrà dichiarato inammissibile.". p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e conclusioni della relazione.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile perchè tardivo.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidando in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seicento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile, il 4 giugno 2008.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2008