Cass. pen. Sez. V, 09.05.2008, n. 19070



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NARDI Domenico - Presidente
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. SAVANI Piero - Consigliere

ha pronunciato la seguente:SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 15/02/2007 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Santi Consolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. NACARLO Alessandro.

Svolgimento del processo

OSSERVA

Con la impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza del minore S.A. in ordine al reato di concorso in lesione personale, aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 1.
Ricorre per cassazione il difensore deducendo erronea applicazione di legge, carenza ed illogicità della motivazione, error in procedendo nel giudizio di secondo grado.
Il ricorso non merita accoglimento.
In punto di confermata statuizione di responsabilità, propone censure che, in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti, fondata su un ben argomentato esame delle dichiarazioni della persona offesa e di un testimone coimputato.
Lamenta inutilmente anche con nuovo motivo il diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'audizione di C.S., la cui deposizione è stata motivatamente ritenuta ininfluente dal giudice d'appello al fine di individuare l'imputato quale autore dell'aggressione sul riflesso che la vittima non aveva incluso il C. nel gruppo di ragazzi che gli avevano riferito le generalità dell'attuale ricorrente.
Incorre in manifesto errore di diritto, allorchè sostiene che alla corte territoriale era inibito integrare la motivazione della decisione di primo grado, carente sul punto dell'aggravante dei futili motivi, e censura infondatamente il giudizio espresso dall'impugnato provvedimento in ordine alla sussistenza di tale aggravante, correttamente ravvisata nell'avere il prevenuto agito, senza essere stato provocato, al solo fine di divertirsi alle spalle della vittima, con ripetuti lanci di uova e, dopo l'altrui protesta, con calci e pugni, ponendo così in essere un comportamento arrogante e gratuitamente umiliante inteso ad annientare l'altrui personalità;
condotta che, diversa mente dal dedotto, non può assumere una diversa e minore valenza in considerazione del "clima carnevalesco" in cui si era inserito l'episodio di violenza.
Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008