Cass. pen. Sez. II, 31.03.2008, n. 13491



Sentenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Casentino Giuseppe Maria Presidente
1. Dott. Casacci Giuliano consigliere
2. Dott. Zappia Pietro Consigliere
3. Dott. Ambrosio Annamaria Consigliere
4. Dott. Meliadò Giuseppe Consigliere

Ha pronunciato la seguente  SENTENZA/ORDINANZA

1) C. G. n. il 20/10/1992
2) D'A. F. n. il 05/05/1992
3) M. M. n. il 01/09/1992
4) D. F. L. n. il 21/02/1990

Avverso ORDINANZA del 26/11/2007
Trib. Libertà Minori di Bari

Sentita la relazione fatta dal Consigliere

Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 novembre 2007, il Tribunale per i Minorenni di Bari, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di C. G. , D'A.F. e M.M. e quella della permanenza in casa nei confronti di D. F. L. , perché gravemente indiziati di concorso nel reato di estorsione continuata [1] nei confronti di D. S. N.
Il Tribunale riteneva che sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, confortate da quelle della madre nonché dal tenore degli SMS rinvenuti sul cellulare in uso al D. S. e dagli accertamenti conseguenti al servizio di osservazione eseguito dai Carabinieri, che portò all'arresto degli indagati, dovesse confermarsi il provvedimento impugnato a nulla rilevando che inizialmente l'undicenne D.S. avesse acconsentito a versare danaro in cambio della possibilità accordatagli di fare uso dei ciclomotori , posto che in seguito le protese sono state accompagnate da violenze e minacce, tanto da costringere la vittima a commettere furti in danno dei suoi familiari. Comunque la posizione di debolezza e di inferiorità della vittima era stata consapevolmente strumentalizzata. Le dichiarazioni assunte dalla difesa a norma dell'art. 391-ter c.p.p. davano conferma della posizione di inferiorità della vittima, sia dal punto di vista numerico che anagrafico.
Le esigenze cautelari erano individuate nel pericolo di reiterazione desunto dalla reiterazione delle condotte e dalla mancata comprensione della portata degli illeciti commessi.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso il difensore degli indagati, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi - violazione dell'art. 629 c.p., mancanza e manifesta illogicità della motivazione in tema di valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del D. S. , procedute da quelle della madre, essendo portato di comune esperienza che un bambino di undici anni, pur di sottrarsi ai rimproveri e alle responsabilità di un fatto grave, inventi fatti e circostanze per giustificare il proprio comportamento altrimenti censurabile. Ed invero le accuse mosse non sono riscontrate, né dai messaggi telefonici registrati in considerazione del loro tenore, né dal verbale di arresto che da conto solo del passaggio di denaro. Per contro l'apporto difensivo, costituito dalle dichiarazioni di minori coetanei, è stato svilito ed addirittura rovesciato nel suo significato; - erronea applicazione della legge penale, perché dal contenuto del verbale delle dichiarazioni del D.S. risulta che autore delle minacce è stato soltanto F. A. . La parte della motivazione che individua la costrizione nel fatto che dalla mancata elargizione del denaro sarebbe derivata l'interruzione di un rapporto amicale costituente elemento importante della sua esistenza in quanto gli consentiva di poter usare i ciclomotori, uso a lui non consentito, erroneamente individuata nella negazione di un rapporto amicale l'ingiusto danno sanzionato dall'art. 629 c.p.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile per la parte in cui censura la sentenza impugnata per aver ritenuto attendibili e riscontrate le accuse mosse dalla persona offesa D.S. N. , perché al fine di criticare la motivazione adottata, che ha rinvenuto elementi di conforto nel contenuto dei messaggi telefonici e nell'accertamento da parte di Carabinieri al momento dell'arresto, propone una lettura alternativa di tale materiale probatorio, estrapolando solo alcuni elementi dal contesto motivazionale. In particolare ha richiamato il contenuto di un solo messaggio telefonico e genericamente quello del verbale di arresto, laddove l'ordinanza impugnata ha rammentato che i carabinieri avevano notato che il D. S. , appena giunto, era stato circondato dai quattro indagati, condotto in un luogo appartato, sollecitato a tirar fuori il danaro con un buffetto al viso; che quanto narrato dal minore di essere stato vittima in alcune circostanze di percosse trovava conferma nei lividi rinvenuti sul suo braccio.
E' manifestamente infondato per la parte in cui critica le ulteriori considerazioni formulate dal Tribunale, che ha individuato come elemento di costrizione anche la minaccia di interruzione del rapporto «amicale». Si tratta invero di considerazione residuale ed utilizzata per evidenziare la posizione della vittima come «soggetto debole» del rapporto.
Quanto alla lamentata sottovalutazione delle dichiarazioni acquisite in sede di indagini difensive, si osserva che si verte ancora in tema di considerazioni di merito che, in quanto non manifestamente illogiche, non possono essere oggetto di censura in questa sede. Il controllo di legittimità non è finalizzato a stabilire se la decisione di merito propone la migliore possibile ricostruzione dei fatti è se la decisione e le motivazioni a sostegno della stessa siano condivisibili. Esso, per volontà del legislatore espressa con la formulazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., è limitato alla verifica di compatibilità con il senso comune (nel senso che la motivazione deve essere non manifestamente illogica) e completa, in relazione alla risposta che con la motivazione viene fornita alle critiche mosse con l'atto di impugnazione - in riferimento ai casi, come quello in esame, di decisione conforme a quella impugnata (cfr. Cass. Su. 28.2. - 9.3.2006 n. 8285/06).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Roma 13 marzo 2008
Il consigliere estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 31 MARZO 2008