Cass. Pen. sez. V, 18.02.2008, n. 7445



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NARDI Domenico - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. OLDI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) E.M. N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 02/10/2007 TRIB. LIBERTA' di GENOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO F., che ha chiesto il rigetto.

Svolgimento del processo - motivi della decisione

1 - Il difensore di E.M. propone ricorso contro ordinanza del Tribunale di Genova, che accogliendo parzialmente l'appello proposto dal P.M., in riforma di ordinanza di revoca delle misura dell'obbligo di dimora disposta dal G.I.P., ripristina la misura con l'obbligo di reperibilità presso l'abitazione in orario compreso tra le 21 e le 8, in relazione a concorso in violenza privata ai danni di M.R. (costretto dall'indagato e da altri subire maltrattamenti ed offese varie, mentre veniva ripreso con telefonini) e di diffamazione aggravata (mediante la pubblicazione dei filmati su sito internet (OMISSIS)).
Il ricorso contesta l'ordinanza sia sotto il profilo dei "gravi indizi" che delle "esigenze cautelari". 2 - II ricorso è inammissibile, perchè propone questioni di merito, con assoluto travisamento che il ricorso ha ad oggetto la legittimità del provvedimento, ed i motivi proposti (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sono affatto diversi da quelli che possono sottoporsi al giudice di merito, circa la valutazione del fatto e circa la persona.
Sotto il primo profilo, chiede rivalutazione degli elementi acquisiti, vuoi perchè si ritenga la partecipazione libera e spontanea di M. a scommettere piccole somme di denaro con B., vuoi perciò l'estraneità del ricorrente. Egli si sarebbe limitato ad occasionale videoripresa, come significano le testimonianze, e può anche aver ceduto le immagini a B. su sua richiesta. Ma era assolutamente all'oscuro che potessero essere rese pubbliche per inserimento nella rete informatica.
All'evidenza si tratta della tesi difensiva sui fatti, non di censura di motivazione dell'ordinanza in proposito.
Sotto l'altro profilo offre una serie di indici, per sostenere il ricorrente traumatizzato dalla vicenda, anche per la perquisizione subita e l'applicazione di misura cautelare, ma di seguito consapevole del disvalore morale del bullismo. Ed esclude il pericolo di reiterazione, laddove la misura costituirebbe punizione preventiva.
All'evidenza chiede una valutazione alternativa sulla scorta di indici diversi da quelli adottati dal Tribunale.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 1000,00 alla cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al D.M. n. 334 del 1989, art. 28.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2008