Cass. Pen. Sez. V, 04.02.2008, n.5391



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Nardi Domenico Presidente
1. Dott. Pizzuti Giuseppe Consigliere
2. Dott. Rotella Mario Consigliere
3. Dott. Bruno Paolo Antonio Consigliere
4. Dott. Didone Antonio Consigliere

Ha pronunciato la seguente SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) B. M. nato il 19/01/1987

Avverso ordinanza del 02/10/2007 Trib. Libertà di Genova

Sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROTELLA MARIO

Sentite le conclusioni del P.G. Dr. C. Stabile di inammissibilità

RITENUTO
1. Il difensore di M. B. propone ricorso contro ordinanza del Tribunale di Genova, che accogliendo parzialmente l'appello proposto dal P.M. , in riforma di ordinanza di revoca della misura dell'obbligo di dimora disposta dal G.I.P., ripristina la misura con l'obbligo di reperibilità presso l'abitazione in orario compreso tra le 21 e le 8, in relazione a concorso in violenza privata ai danni di M. R. (costretto dall'indagato a da altri subire maltrattamenti ed offese varie, mentre veniva ripreso con il telefonino) e di diffamazione aggravata (mediante la pubblicazione dei filmati su sito internet youtube.com).
Il ricorso denuncia: 1° - omessa notifica del decreto di fissazione di udienza all'indagato, che risulta presso lo studio di difensore, laddove l'indagato aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione in Massa, con atto depositato il 30/7/07; 2° - violazione art. 610 CP e contraddittorietà della prova, perché M. ha escluso di essere stato trattenuto con la forza (e sul punto vi è errore materiale dell'ordinanza) e non aveva neppure percepito «i connotati violenti» delle condotte ascrivibili a B. (così la stessa ordinanza impugnata - pg. 7 rig. 26/7) e comunque l'offeso non ha subito alcuna limitazione della libertà di partecipare o sottrarsi ai giochi indecenti che i ragazzi praticavano insieme a lui;
3° - mancanza assoluta di motivazione sui gravi indizi in ordina al delitto di diffamazione;
4° - idem e comunque illogicità in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari.
2. il ricorso è infondato.
Sostiene il decreto notificato presso il difensore di fiducia, senza affatto escludere la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'indagato (S.U. Palombo n. 119/05). L'irregolarità sostenuta costituirebbe nullità di ordine generale non assoluta, dunque a regime intermedio. Ma la nullità non risulta eccepita al Tribunale prima che si procedesse alla camera di consiglio. E dunque vi è decadenza dall'eccezione ai sensi dell'articolo 182 CPP.
Il 2° e il 3° motivo sono manifestamente infondati e non consentiti insieme.
Il 2° pone questione di configurabilità del delitto di violenza privata. La costrizione non ha ovviamente ad oggetto la partecipazione al gioco, bensì le modalità alternative della soggezione dell'offeso a fatti offensivi della sua dignità personale, pur di non perdere oggetti e valori personali. Il ricorso elude dunque che oggetto del reato è la tolleranza di M. , in ragione della sua ridotta capacità di autodeterminarsi, valutata nel contesto, e perciò implica valutazione alternativa di fatto. Quanto al 3° , la motivazione dell'altro reato è indissolubile da quella sul primo. Il concorso nella diffamazione è indotto, secondo la ricostruzione, dal fatto che le riprese poi diffuse tramite internet avvenivano consecutivamente alle scommesse perse dall'offeso proprio con B. , motore della vicenda (v. il nesso tra la premessa di fatto di pg. 3 e le implicazioni di pg 7-8).
L'esigenza cautelare è chiaramente spiegata in ragione del pericolo di reiterazione specifica. Il Tribunale prende proprio conto delle dichiarazioni degli indagati, inclusa quella del ricorrente (pg. 8, 4° cpv) e non s'intende quale altra induzione ai fini della cautela, oltre la riscontrata assenza di ravvedimento, avrebbe dovuto trarre dall'interrogatorio che, peraltro, il ricorso dice verbalizzato riassuntivamente in maniera frettolosa e scarna.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 D.M. 334/89.
Roma, 18.12.2007
Il consigliere estensore
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2008