Trib. Palermo Sez. V, 13.11.2007



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - V sezione penale

composto da:
dott.ssa Maria Patrizia SPINA Presidente
dott.ssa Giuseppina CIPOLLA Giudice
dott. Samuele CORSO Giudice estensore

alla pubblica udienza del 13 novembre 2007 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente: SENTENZA

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Forti e con l'assistenza del cancelliere D. Di Marco
Nei confronti di:
L.L., nato a Palermo l'--omissis-- ed elettivamente domiciliato a Palermo in via Di Cristofalo n.15,
- libero assente -
difeso di fiducia dall'Avv. Giulio Drago, del foro di Palermo, presente
S.D., nato a Palermo il --omissis-- ed elettivamente domiciliato a Palermo in via SS. S. n. 6,
- libero assente -
difeso d'ufficio dall'Avv. M. Miceli, del foro di Palermo, presente
IMPUTATI
a) delitto di cui all'art. 110, 582, 585, 576, 61 n. 2 cp, perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui sub b), provocavano la caduta a terra di R. C. con conseguenti lesioni giudicate guaribili in gg. 7 s.c.
b) per il reato p. e p. dagli artt. 110, 628, comma 3°, n. 1 c.p. perché, in concorso con un complice allo stato ignoto, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza consistita nello strappare dalle mani di R. C. il telefono cellulare marca Nokia Mod. 3210 avente IMEI n.-------- e scheda SIM ------------ e nel farla cadere a terra, tanto da cagionarle lesioni giudicate guaribili in gg. 7 s.c., si impossessavano del suddetto apparecchio cellulare; con l'aggravante dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite.
Recidiva specifica e nel quinquennio per L.
In Palermo il 14.9.2002
Le parti hanno concluso :
Il PM, ritenuto più grave il reato di rapina, chiede la condanna di entrambi gli imputati alla pena di anni cinque di reclusione ed Euro2.000,00 di multa ciascuno.
L'Avv. Drago chiede per L.L. l'assoluzione ai sensi dell'art.530 comma 2 c.p.p.; in subordine il minimo della pena e i benefici di legge ove concedibili e deposita memoria.
L'Avv. Miceli in difesa di S.D. chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine la derubricazione del reato ascritto in incauto acquisto e, in ulteriore subordine, il minimo della pena e i benefici di legge.

Svolgimento del processo - motivi della decisione

Con decreto del 22 giugno 2004 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, all'esito dell'udienza preliminare, disponeva il rinvio a giudizio di L.L. e S.D. davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati specificati in rubrica.
Preliminarmente il Tribunale dichiarava la contumacia di S.D., ritualmente citato e non comparso (v. ordinanza letta all'udienza del 15.11.2004); in seguito, l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato S. D. veniva revocata, essendo lo stesso comparso all'udienza del 27 giugno 2006 (v. ordinanza letta all'udienza del 27.6.2006).
Dopo alcuni preliminari rinvii, tra l'altro necessari per rinnovare la notifica a L.L. del decreto che dispone il giudizio, si procedeva all'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei testi R. C. (udienza 7.10.2005) e P. A. (udienza 13.2.2007), nonché con l'esame dell'imputato S. D. (udienza 13.3.2007).
Il Tribunale, poi, su richiesta del P.M. e nulla osservando i difensori, acquisiva il referto medico rilasciato a R. C., nonché i tabulati telefonici e i relativi decreti di acquisizione (v. ordinanza letta all'udienza del 7.10.2005).
Il Tribunale, inoltre, su richiesta del P.M. e con il consenso dei difensori, acquisiva la denuncia sporta da T. C. e i verbali di s.i.t. rese dalla stessa e da C. P., l'esame dei quali, stante la rinuncia del P.M., veniva revocato (v. ordinanze lette all'udienza del 3.2.2006 e all'udienza del 13.3.2007).
Infine, il Tribunale, stante l'accordo delle parti, acquisiva il seguito di denuncia sporta da R. C. in data 16.9.2002, il verbale di spontanee dichiarazioni rese da L. L. in data 1.4.2003, nonché tre annotazioni di servizio con allegati tabulati a firma P. A. datate 6.11.2002, 24.2.2003 e 3.4.2003 (v. ordinanze lette all'udienza del 7.10.2005, all'udienza del 13.2.2007 e all'udienza del 13.3.2007).
Il Tribunale, su richiesta dei difensori e nonostante l'opposizione del P.M., ritenendolo assolutamente necessario ai fini del decidere - alla luce delle dichiarazioni rese dall'imputato S. D. e del contenuto del verbale di spontanee dichiarazioni rese dall'imputato L. L. - disponeva ex art. 507 c.p.p. l'esame di A. S. e di A. A., onerando le difese della citazione dei predetti (v. ordinanza letta all'udienza del 13.3.2007).
Alla successiva udienza del 25 settembre 2007 il Tribunale dichiarava decaduto l'esame del teste A. A. non essendo stato citato dalle difese (v. ordinanza letta all'udienza del 25.9.2007).
All'udienza del 13 novembre 2007 si procedeva, pertanto, all'esame del teste A. S. (v. verbale udienza del 13.11.2007).
Il Presidente dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale ed indicava, quindi, quali atti utilizzabili ai fini della decisione quelli originariamente contenuti nel fascicolo per il dibattimento e quelli acquisiti nel contraddittorio delle parti.
Il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano, poi, come da separato verbale in atti.
Quanto alla ricostruzione della vicenda, deve preliminarmente evidenziarsi che dalle dichiarazioni dibattimentali rese dalla persona offesa R. C. emerge che in data 14 settembre 2002 alle ore 13,20 circa a Palermo in via Capitano Antonio Franzoni, strada non molto larga e scarsamente trafficata, la predetta era rimasta vittima di una rapina, a seguito della quale le era stato sottratto il telefono cellulare (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
In particolare, mentre la R., trovandosi per strada, stava effettuando una telefonata, improvvisamente, da tergo, le era stato strappato il telefono cellulare, dopo di che la stessa era caduta a terra e si era accorta poco dopo di non avere più il manico della borsa a tracolla sulla spalla (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
Al riguardo la persona offesa, anche a seguito di contestazione del P.M. delle dichiarazioni rese in fase di indagini, ha sottolineato di non aver percepito alcuno strattonamento alla borsa (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
A seguito dell'aggressione e della caduta a terra, la R. si sottopose alle cure dei sanitari del pronto soccorso (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005; referto n.45305 rilasciato a R. C. dall'azienda ospedaliera "V. Cervello" in data 14.9.2002).
Dal referto rilasciato alla persona offesa dal servizio di pronto soccorso dell'azienda ospedaliera "V. Cervello" in data 14.9.2002 alle ore 15,50 risulta che la stessa dichiarò di essere stata aggredita lo stesso giorno alle ore 13,20 circa; a seguito delle percosse ricevute ha riportato trauma cranico non commotivo, ferite lacero contuse che sono state medicate e suturate, abrasioni ad entrambi gli avambracci e tumefazioni ad un ginocchio, con una prognosi di giorni sette (v. referto n.45305 rilasciato a R. C. dall'azienda ospedaliera "V. Cervello" in data 14.9.2002).
Tuttavia, la R., in sede dibattimentale, ha asserito di essere guarita in circa due mesi (v. verbale esame R.C. udienza del 7.10.2005).
Inoltre, a seguito di contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese in fase di indagini, la R. ha confermato che il telefono cellulare sottrattole era di marca Nokia, modello 3210 avente IMEI n. --omissis-- portava una scheda SIM relativa all'utenza --------- (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005; seguito di denunzia sporta da R. C. in data 16.9.2002).
In ordine all'individuazione degli autori della rapina e alla determinazione del numero dei rapinatori, a seguito di contestazione da parte del P.M. delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in fase di indagini - da cui emergerebbe che la stessa aveva fatto riferimento a dei "malviventi" - la . ha ribadito di non aver visto gli autori della rapina e di non essere in grado di precisare il loro numero; al riguardo va sottolineato che dalla contestazione è emerso che la persona offesa, pur avendo utilizzato il termine "malviventi", in sostanza nel raccontare l'accaduto nell'immediatezza del fatto non era stata in grado di indicare se i malviventi fossero più di uno (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
La R., inoltre, ha dichiarato di non ricordare di aver udito la voce degli aggressori (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
Quanto all'identificazione degli autori della rapina, il teste P. A., ispettore superiore della polizia di Stato, ha dichiarato che le indagini mirarono all'acquisizione dei tabulati telefonici sia dell'utenza n. --------------, in uso alla persona offesa al momento della rapina, sia dell'IMEI n. ------------ relativa al telefono cellulare appartenente alla R. (v. p. 3-4, 5 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Dai tabulati in atti emerge che l'utenza n. 3472660336 (prima della rapina in uso alla persona offesa) è rimasta installata sul telefono cellulare avente IMEI n. --omissis--, appartenente alla R., fino alle ore 13,28 del 14.9.2002, ed ha ricevuto una telefonata effettuata dall'utenza fissa n. --omissis--, mentre l'utenza mobile agganciava la cella ubicata in via Bonanno n. 39, settore 9 (v. tabulati telefonici).
La persona offesa ha affermato di non ricordare a chi apparteneva la predetta utenza telefonica fissa n. --omissis-- (v. verbale esame R.C. udienza del 7.10.2005).
Dall'analisi dei dati di traffico telefonico dell'utenza n. 3472660336 (prima dell'aggressione in uso alla persona offesa) è emerso che, poco dopo la rapina, la scheda SIM relativa alla predetta utenza è stata applicata sul telefono cellulare avente IMEI n. --omissis--, diverso da quello appartenente alla R. (IMEI n. --omissis--) (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 6.11.2002; p. 4 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007; tabulati telefonici).
In particolare, con riferimento alla predetta utenza mobile --omissis-- (prima della rapina in uso alla persona offesa) e al suddetto telefono cellulare (IMEI n. --omissis--), sono risultati i seguenti contatti: in data 14.9.2002 una telefonata in uscita verso l'utenza 091347663 alle ore 14,37; una telefonata in uscita sempre alle ore 14,37 verso l'utenza n. --omissis-- appartenente alla sorella della persona offesa; ed un'altra telefonata in uscita effettuata lo stesso giorno a distanza di due minuti (14,39) verso l'utenza fissa 0916703823 intestata al marito della nipote della R. (v. annotazione di servizio a firma P.A. datata 6.11.2002; p. 4, 13-14 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007; tabulati telefonici).
A tal riguardo giova notare che la persona offesa ha dichiarato che sulla rubrica del suo telefono cellulare risultavano memorizzati, tra gli altri, i numeri telefonici delle utenza fisse della sorella e del marito della nipote, sottolineando di aver appreso che nella stessa giornata della rapina su entrambe le predette utenze erano giunte delle telefonate nel corso delle quali l'ignoto interlocutore aveva rivolto frasi ingiuriose (v. verbale esame R.C. udienza del 7.10.2005).
La R., invece, ha evidenziato di non aver ricevuto personalmente telefonate anonime nemmeno nei giorni successivi alla rapina (v. verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
Sempre dallo stesso apparecchio telefonico (IMEI n. --omissis--) e utilizzando la medesima utenza (----------) alle ore 14,45 del 14.9.2002 è stata effettuata una chiamata in uscita verso l'utenza ------------ intestata a S.G. ed alle successive ore 15,39 una telefonata verso l'utenza --omissis-- intestata a S.V., germani dell'imputato S. D. (v. annotazione di servizio a firma P.A. datata 6.11.2002; verbale di perquisizione locale eseguita a carico di S.a D. datato 1.4.2003; p. 7 trascrizioni esame teste P.A. udienza del 13.2.2007; tabulati telefonici).
Al riguardo giova anticipare che le predette telefonate - unitamente ad ulteriori elementi univoci di cui si dirà appresso - costituiscono il primo elemento significativo per ricondurre in capo a S. D. l'utilizzazione della scheda SIM abbinata all'utenza n. 3472660336 (prima dell'aggressione in uso alla persona offesa) a distanza di poco più di un'ora dalla rapina consumata ai danni della R..
Per completezza, inoltre, deve evidenziarsi che dalla predetta utenza (--omissis--) e dal suddetto apparecchio cellulare (IMEI n. --omissis--) alle ore 15,08 del 14.9.2002 è stata effettuata una telefonata verso l'utenza fissa n. --omissis-- intestata a Capraro Michele abitante a Palma di Montechiaro (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003; tabulati telefonici).
Deve a questo punto darsi conto delle emergenze processuali ricavabili dalle annotazioni di servizio e dalle dichiarazioni del teste P., con la precisazione che le indicazioni fornite dal P. in ordine agli abbinamenti tra schede SIM e apparecchi telefonici cellulari (utilizzati per i contatti analizzati) non sempre hanno trovato puntuale riscontro nei dati emergenti dai tabulati telefonici in atti.
Dalle annotazioni di servizio e dalle dichiarazioni del teste P. è emerso che a seguito dello sviluppo dei dati di traffico è risultato, altresì, che in data 14.9.2002 sul telefono cellulare avente IMEI n. --omissis--, oltre alla scheda SIM --omissis-- (prima della rapina in uso alla persona offesa), sono state applicate altre tre schede SIM: quella relativa all'utenza n. --omissis-- intestata ad A.G., nata a Palma di Montechiaro e residente a Palermo, che ha avuto contatti telefonici alle ore 14,51, alle 14,54, alle 15,46, alle 15,47 e alle 15,52; quella relativa all'utenza n. --omissis-- intestata ad Arcoleo Rosalia, che è stata utilizzata per inviare un "sms" alle ore 14,16; ed infine quella relativa all'utenza n. --omissis-- intestata a R. A., che è stata usata per inviare un "sms" alle ore 16,11 (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003; p. 4-5 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Al riguardo il teste P. ha riferito che la prima comunicazione telefonica successiva alla rapina è costituita da un "sms" inviato alle ore 14,16 tramite l'utenza n. ----------- applicata sul predetto telefono cellulare avente IMEI n. --omissis-- (v. p. 11-12 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Tuttavia preme sottolineare che le riportate indicazioni emergenti dalle annotazioni di servizio e dalle dichiarazioni del teste P. non trovano piena conferma nei tabulati telefonici in atti.
Infatti, da un'attenta lettura dei tabulati telefonici in atti non risulta che il giorno della rapina sul telefono cellulare avente IMEI n. --omisssis--, oltre alla scheda SIM abbinata all'utenza n. --omissis-- (prima della rapina in uso alla persona offesa), siano state applicate altre tre schede SIM (v. tabulati telefonici).
In particolare non emerge il predetto contatto telefonico ("sms") delle ore 14,16; risulta, invece, un "sms" inviato alle 14,46 dall'utenza n. --omissis-- e ricevuto dall'utenza n. ------ (prima della rapina in uso alla persona offesa) la cui SIM era utilizzata sul telefono cellulare avente IMEI n. ----------- (v. tabulati telefonici).
Al contempo dai tabulati risulta che alle ore 16,11 dall'utenza n. 3490545695 è stato inviato un "sms" ricevuto dall'utenza n. --omissis-- (prima della rapina in uso alla persona offesa) la cui SIM era utilizzata sul telefono cellulare avente IMEI n. --omissis-- (v. tabulati telefonici).
Inoltre, è emerso che tra le ore 14,51 e le ore 17,51 l'utenza n. --omissis-- (intestata ad A. G.) è stata in contatto (complessivamente sedici telefonate) con l'utenza n. ------ (prima della rapina in uso alla persona offesa) la cui SIM era utilizzata sul telefono cellulare avente IMEI n. 350861892118870 (v. tabulati telefonici).
Deve, al riguardo, osservarsi che la perquisizione domiciliare eseguita a carico di A. G. ha dato esito negativo, tuttavia la stessa, in tale occasione, ha riferito di avere smarrito alcuni mesi prima la scheda SIM abbinata all'utenza n. --------, senza aver presentato denuncia (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
Inoltre, giova notare che il teste P. ha riferito che lo S. D. era legato alla A. da ragioni di natura professionale, lavorando o, comunque, frequentando il ristorante della donna ubicato nel quartiere Capo (v. p. 9 trascrizioni esame teste P.A. udienza del 13.2.2007).
Infine, deve sottolinearsi come tutte le telefonate effettuate il 14.9.2002 nell'arco temporale compreso tra le 14,37 e le 16,36 con il telefono cellulare avente IMEI n. ---------- su cui era applicata la scheda SIM abbinata all'utenza n. ---------, in precedenza in uso alla persona offesa, abbiano agganciato la cella di via A. Rizzo n.65/E settore 7 (v. tabulati telefonici).
A tal proposito va osservato che in sede di perquisizione domiciliare lo S- ha dichiarato di avere nella propria disponibilità alcuni vani dell'abitazione della madre sita a Palermo proprio nella via A. Rizzo n. 61 (v. verbale di perquisizione locale eseguita a carico di S.D. datato 1.4.2003).
A ciò va aggiunto un ulteriore elemento, ossia che nel periodo successivo al 21.9.2002 sul telefono cellulare avente IMEI n. -------------- è stata utilizzata la scheda SIM abbinata all'utenza n. -------- riconducibile alla P. s.r.l. e a C.P. (v. annotazione di servizio a firma P.A. datata 24.2.2003; p. 6-7 trascrizioni esame teste P.A. udienza del 13.2.2007; tabulati telefonici).
Al riguardo deve evidenziarsi che al fascicolo del dibattimento è stato acquisito il verbale di s.i.t. rese da C.P., da cui risulta che lo stesso, dipendente della P. s.r.l., era in possesso di un telefono cellulare marca Samsung modello SGH-T100 avente IMEI n. -------- con applicata la scheda SIM relativa all'utenza n. 3356401690 (v. verbale s.i.t. rese da C.P. in data 19.3.2003; annotazione di servizio a firma P.A. datata 24.2.2003).
Il predetto telefono, nonostante presentasse vistose striature, era stato acquistato dal C. alla fine del mese di settembre del 2002 per l'importo di Euro250,00 da un giovane che aveva pubblicato l'annuncio di vendita sul "Giornale delle Pulci": in occasione dell'acquisto il venditore gli aveva consegnato la scatola originale con all'interno la documentazione del telefono e gli accessori (v. verbale s.i.t. rese da C. P. in data 19.3.2003; annotazione di servizio a firma P.A. datata 24.2.2003).
Il C. aveva riconosciuto il venditore in S. G., abitante a Palermo in via A. Rizzo, conosciuto in precedenza per ragioni di lavoro (v. verbale s.i.t. rese da C. P. in data 19.3.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003).
Inoltre, il C. ha aggiunto che per l'acquisto del telefono aveva pagato - come richiestogli - con un assegno bancario intestato al fratello del venditore, S. D. (v. verbale s.i.t. rese da C. P. in data 19.3.2003).
In particolare il C. ha specificato che l'assegno recava la data del 1.10.2002, ma che lo stesso era venuto in possesso del telefono cellulare circa una settimana prima rispetto al predetto giorno (v. verbale s.i.t. rese da C.P. in data 19.3.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003).
Ed infatti, dall'esame dei tabulati relativi al telefono cellulare avente IMEI n. --------- solo a partire dal 23.9.2002 risultano telefonate in entrata ed in uscita effettuate con la scheda SIM relativa all'utenza n. ------------- riconducibile alla P. s.r.l. e al C. (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003; tabulati telefonici).
Al riguardo, però, deve osservarsi che lo S. D., al dibattimento, ha riferito che il telefono cellulare venduto alla P., tramite un annuncio pubblicato sul "Giornale delle Pulci", era un Nokia Communicator (v. p. 4-5 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
In particolare, l'imputato S. ha puntualizzato che il predetto telefonino inizialmente era di proprietà di suo fratello e che, dopo averlo acquistato da lui, lo aveva rivenduto alla ditta P. (v. p. 7 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Al contempo lo S. ha dichiarato di avere acquistato e poi rivenduto un telefono cellulare Samsung T100: a tal proposito l'imputato ha riferito di occuparsi di telefonia e di non ricordare il nome dell'acquirente, precisando, però, di avere venduto diversi telefoni alla società P. (v. p. 6 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Con riferimento a quest'ultimo telefono lo S., in seguito, ha specificato di aver venduto direttamente l'apparecchio e di aver ricevuto in pagamento un assegno emesso a suo favore da parte della società P.: inizialmente l'imputato non è stato in grado di fornire il nominativo della persona che ha acquistato il telefono per conto della predetta ditta e, poi, su sollecitazione del P.M., ha confermato, sebbene non in termini di certezza assoluta, che si trattava di C. P. (v. p. 6-7 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Infine, lo S. ha evidenziato in sintesi di avere venduto alla ditta P. non solo il Nokia e il Samsung, ma anche altri telefoni cellulari (v. p. 7 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Deve osservarsi, allora, che dall'analisi dei dati di traffico del telefono cellulare avente IMEI n. -----------------, dalle dichiarazioni del C. e dalle stesse affermazioni dello S. - oltre che per la riconducibilità alla cerchia dei familiari e dei conoscenti dello stesso imputato dei soggetti entrati in contatto con l'utenza n. ----- (prima dell'aggressione in uso alla persona offesa) installata sul predetto apparecchio telefonico (IMEI n. 350861892118870) poco dopo l'aggressione subita dalla R. - emerge inequivocabilmente che, a distanza di poco più di un'ora dalla rapina, lo S. D. ha utilizzato l'apparecchio telefonico cellulare avente IMEI n. ---------- con la scheda SIM abbinata all'utenza n. 3472660336 (prima della rapina in uso alla persona offesa).
Ricostruita nei predetti termini le vicende relative alla scheda SIM abbinata all'utenza n. 3472660336, prima della rapina in uso alla persona offesa, si deve ora procedere alla ricostruzione dei passaggi subiti dall'apparecchio telefonico avente IMEI n. ---------------, appartenente alla persona offesa.
In particolare, dalle annotazioni di servizio e dalle dichiarazioni del teste P. è emerso che a seguito dell'esame dei tabulati relativi al traffico telefonico è risultato che il giorno della rapina dalle ore 14,51 sino alle ore 17,51 sull'apparecchio telefonico avente IMEI n. --------- (appartenente alla persona offesa) è stata applicata la scheda SIM relativa all'utenza n. 3336108771 intestata alla predetta A. G., con numerose telefonate sia in entrata che in uscita (v. annotazione di servizio a firma P.A. datata 24.2.2003; p. 5 trascrizioni esame teste P.A. udienza del 13.2.2007).
Tuttavia, va ribadito che dai tabulati telefonici in atti è risultato che la scheda SIM relativa all'utenza n. ---------- (intestata ad A. G.) è stata applicata su un telefono cellulare avente IMEI n. ---------- e che tra tale utenza e quella n. --------, in precedenza in uso alla persona offesa, applicata sul predetto telefono cellulare avente IMEI n. ----------, sono intercorse complessivamente sedici conversazioni nell'arco temporale compreso tra le 14,51 e le 17,51 del 14.9.2002: quindi, in nessun modo risulta che l'apparecchio della persona offesa (IMEI n. ------------) sia stato utilizzato per i contatti con l'utenza di A. G. (n. -------------), mentre la predetta A. è stata in contatto con il telefono cellulare avente IMEI n. ------------ sul quale era applicata la scheda SIM abbinata all'utenza n. -----------, in precedenza in uso alla persona offesa (v. tabulati telefonici).
Inoltre, deve notarsi che dai tabulati telefonici in atti è emerso che nel periodo compreso tra il 14.9.2002 e il 10.10.2002 con il telefono cellulare avente IMEI n. ------------- (appartenente alla persona offesa) non risulta essere stata effettuata alcuna chiamata in uscita mediante schede SIM dell'operatore TIM (v. tabulati telefonici).
Ed invero, sullo stesso telefono cellulare avente IMEI n. ----------------, appartenente alla persona offesa, nel periodo (a campione) compreso tra il 14.9.2002 e il 10.10.2002 era stata applicata la scheda SIM accoppiata all'utenza n. ------------ intestata a T. C., madre di L. L. (v. annotazione di servizio a firma P.A. datata 24.2.2003; p. 5-6, 8 trascrizioni esame teste P.A. udienza del 13.2.2007; tabulati telefonici).
Deve a questo punto evidenziarsi che la T.C. in data 3.1.2003 ha sporto denuncia di furto del proprio portafoglio e del telefono cellulare marca Nokia modello 3210 di colore grigio portante una scheda SIM relativa all'utenza --------- (v. verbale denuncia di furto sporta da T.C. in data 3.1.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
La T., in base alle sue dichiarazioni, aveva ricevuto il predetto telefono a metà del mese di settembre del 2002 dal figlio, L.L., che le aveva riferito di averlo acquistato da un giovane per l'importo di Euro30,00 (v. verbale s.i.t. rese da T. C. in data 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
Da tale momento la T. aveva utilizzato il citato telefono applicandovi la scheda SIM relativa alla suddetta utenza -------- (v. verbale s.i.t. rese da T. C. in data 1.4.2003).
Dopo il furto, la T. acquistò altra scheda SIM, mantenendo, però, lo stesso numero telefonico, come emerge dal modulo di sostituzione di carta SIM rilasciato dalla Vodafone-Omnitel in data 3.1.2003 e dal modulo di identificazione Vodafone-Omnitel datato 2.7.2002 (v. verbale s.i.t. rese da T. C. in data 1.4.2003; modulo di sostituzione di carta SIM rilasciato dalla Vodafone-Omnitel in data 3.1.2003; modulo di identificazione Vodafone-Omnitel datato 2.7.2002; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003; p. 10 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Ed infatti, deve evidenziarsi che, nonostante la perquisizione domiciliare eseguita a carico di L. L. in data 1.4.2003 abbia dato esito negativo, in tale circostanza, tuttavia, la madre del predetto, T. C., ha esibito un telefono cellulare marca Nokia modello 3510 avente IMEI n. ------- con applicata la scheda SIM del gestore Omnitel relativa all'utenza n.------- (v. verbale di perquisizione locale eseguita a carico di L. L. datato 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003; p. 8, 9 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
A questo punto deve osservarsi che L. L., subito dopo la perquisizione domiciliare, ha reso spontanee dichiarazioni: il predetto ha affermato che, nel primo pomeriggio di un giorno di metà settembre del 2002, mentre si trovava nei pressi del bar Scatassa di via A. Rizzo in compagnia di S. D., A.S., A.A. e di un conoscente di nome C. o C., era stato avvicinato da due ragazzi che gli proposero l'acquisto di un telefono cellulare di marca Nokia modello 3210 (v. verbale di spontanee dichiarazioni rese da L.L. in data 1.4.2003; p. 3 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
In tale occasione, secondo la versione fornita dal L. in sede di spontanee dichiarazioni, lo stesso acquistò il telefono cellulare pagando la somma di Euro30,00, mentre S. D., dopo aver provato il funzionamento dell'apparecchio, si impossessò della scheda SIM applicata sul telefono, inserendola all'interno del proprio telefono cellulare, ed iniziò ad effettuare alcune telefonate (v. verbale di spontanee dichiarazioni rese da L. L. in data 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
Il L., inoltre, ha dichiarato di avere successivamente consegnato il predetto telefono cellulare, acquistato secondo le descritte modalità, a sua madre, che lo utilizzò dalla metà di settembre fino al 3.1.2003, quando le venne derubato (v. verbale di spontanee dichiarazioni rese da L. L. in data 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
Quanto all'identificazione dei venditori del telefono cellulare, il L. ha affermato di conoscere uno dei due ragazzi, trattandosi di un tossicodipendente di nome F. che frequentava il SERT di via dei Cantieri, e, dichiarandosi disponibile per un eventuale riconoscimento, ha fornito una descrizione fisico-somatica del predetto (età apparente di circa 26 o 27 anni, altezza 175 cm., corporatura esile, capelli ricci lunghi di colore castano), precisando che questi portava due orecchini sull'orecchio destro (v. verbale di spontanee dichiarazioni rese da L. L. in data 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003).
Deve, ora, osservarsi che una versione sostanzialmente coincidente con quella del L. ha offerto lo S. in sede di esame dibattimentale.
Infatti, la circostanza dell'acquisto da parte del L. del telefono cellulare da due giovani all'interno di un bar è stata riferita anche dallo S. che, però, in sede di esame dibattimentale, ha fatto cenno, oltre che a se stesso, alla presenza, nella predetta occasione, esclusivamente dei due fratelli A., residenti nello stesso palazzo di sua madre in via A. Rizzo n. 61, senza alcun riferimento all'altro soggetto indicato dal L. con il nome di C. o C. (v. p. 3-4 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Lo S. al dibattimento, poi, ha dichiarato che i due venditori erano conoscenti del L. e di non essere in grado di riconoscerli (v. p. 3, 5 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Inoltre, deve notarsi che lo S. ha specificato che il telefono acquistato dal L. era un Nokia 3200, mentre dalle dichiarazioni della R. risulta che quello sottrattole era un Nokia 3210 (v. p. 5 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007; verbale esame R. C. udienza del 7.10.2005).
Lo S., al dibattimento, ha altresì asserito che i due giovani non fecero alcun cenno al fatto che il telefono fosse di provenienza furtiva; che lui stesso invitò il L. a verificare il funzionamento dell'apparecchio eseguendo alcune telefonate; che tale verifica fu effettuata telefonando ad un numero presente nella rubrica dell'apparecchio; che, poiché il L. intendeva disfarsi della scheda SIM inserita nel telefono, lui se la fece consegnare, in quanto aveva molto credito, e la usò, inserendola nel proprio telefono cellulare Nokia Communicator, fino a quando, esaurito il credito, se ne disfece (v. p. 4, 5-6 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Giova ribadire che lo S. al dibattimento ha precisato che il predetto telefono Nokia Communicator, su cui era stata applicata la predetta scheda SIM, fu successivamente venduto tramite l'annuncio pubblicato sul "Giornale delle Pulci", di cui si è già detto sopra (v. p. 5 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
A tal proposito appare opportuno ricordare, invece, che il predetto telefono cellulare avente IMEI n. ----(utilizzato poco dopo la rapina con la scheda SIM della vittima) era - secondo quanto dichiarato da C. P. - un Samsung modello SGH-T100.
Inoltre, deve osservarsi che lo S. ha dichiarato di non ricordare se fosse ------- il numero di telefono abbinato alla scheda SIM inserita nel telefono acquistato dal L., precisando comunque di avere utilizzato fino ad esaurimento del credito la predetta scheda SIM (v. p. 6, 7 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
In seguito, sulla base della prospettazione formulata dallo S., il L. consegnò a sua madre il predetto telefono cellulare, acquistato secondo le descritte modalità (v. p. 5 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Deve a questo punto darsi conto delle dichiarazioni rese dal teste A.S. in merito alla ricostruzione della vicenda offerta dagli imputati.
Invero, il teste A.S. ha dichiarato di conoscere sia il L. sia lo S., in quanto residenti nella sua stessa zona (v. p. 3-4 trascrizioni esame teste A. S. udienza del 13.11.2007).
Il teste A. ha dichiarato, tuttavia, di non essere a conoscenza di un episodio relativo all'acquisto di un telefono cellulare avvenuto il 14 settembre 2002 all'interno di un bar da parte del L. e dello S. ("siamo conoscenti ma non so affatto di cosa è successo") (v. p. 4 trascrizioni esame teste A. S. udienza del 13.11.2007).
Inoltre, il teste A. ha precisato di non ricordare di essere stato in compagnia di suo fratello A., dello S., del L. e di un tale C. o C. in data 14 settembre 2002, specificando di non conoscere nessuno di nome C. (v. p. 4 trascrizioni esame teste A.S. udienza del 13.11.2007).
Infine, l'A. ha dichiarato di non conoscere nessun tossicodipendente di nome F. frequentatore del SERT della zona (v. p. 4 trascrizioni esame teste A. S. udienza del 13.11.2007).
Deve ulteriormente osservarsi che dalle dichiarazioni del teste P. e dall'annotazione a sua firma è emerso che S. D. e L. L. erano stati più volte sottoposti a controllo insieme da personale delle forze dell'ordine, anche in date prossime e successive alla rapina ai danni della R. (il 3.8.2002, l'8.8.2002, il 18.8.2002, il 4.10.2002, il 23.10.2002), oltre che arrestati insieme nella flagranza di una rapina (v. annotazione di servizio a firma P. A. datata 24.2.2003; p. 6 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Al riguardo deve evidenziarsi che lo S., in sede di esame dibattimentale, alla domanda del difensore in ordine alla esistenza di un rapporto di amicizia con il L., ha risposto evidenziando che il predetto era un mero conoscente (v. p. 3 trascrizioni esame S. D. udienza del 13.3.2007).
Per completezza va rilevato, in conclusione, che in occasione della perquisizione eseguita in data 1.4.2003 presso il domicilio dello S. è stato rinvenuto, all'interno di un mobile della stanza da pranzo un manuale d'uso relativo ad un telefono cellulare marca Nokia modello 3210: al riguardo lo S. ha riferito al personale della polizia di Stato di aver venduto in precedenza il predetto telefono ad un soggetto non meglio indicato (v. verbale di perquisizione locale eseguita a carico di S. D. datato 1.4.2003).
Inoltre, nella disponibilità dello S. è stato ritrovato un giubbotto ignifugo relativo alla divisa in uso al personale dei Vigili del Fuoco: all'interno del predetto giubbotto figurava la dicitura "LO PICCOLO"; a tal riguardo deve notarsi che Lo P.G., vigile del fuoco in servizio a Palermo, aveva denunciato lo smarrimento dello stesso giubbotto in data 5.9.2002 nel corso di un intervento eseguito in località Capo Gallo (v. verbale di perquisizione locale eseguita a carico di S. D. datato 1.4.2003; annotazione di servizio a firma P. A. datata 3.4.2003; p. 9 trascrizioni esame teste P. A. udienza del 13.2.2007).
Tanto premesso, il compiuto esame critico delle risultanze probatorie consente di ritenere ampiamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati S.D. e L. L. in ordine ai reati loro ascritti per le ragioni di seguito espresse.
Ed infatti, l'istruttoria dibattimentale ha comprovato che gli imputati il 14 settembre 2002, nella via Capitano Antonio Franzoni di Palermo, si sono impossessati del telefono cellulare Nokia 3210 avente IMEI n.------ e scheda SIM -----, strappandolo dalle mani di R. C. e usando una violenza sulla vittima tale da farla cadere a terra e da cagionarle lesioni giudicate guaribili in sette giorni, ma effettivamente guarite in circa due mesi.
Deve, in primo luogo, osservarsi che, poiché la persona offesa non è stata in grado di fornire alcuna indicazione in ordine ai rapinatori, la riconducibilità dell'episodio delittuoso in capo agli odierni imputati discende principalmente dall'analisi dei dati di traffico telefonico della scheda SIM 3472660336 e del telefono cellulare avente IMEI n.-------.
In particolare dai tabulati in atti emerge che il 14 settembre 2002 fino alle ore 13,28 l'utenza n. ------ (prima della rapina in uso alla persona offesa) era installata sul telefono cellulare avente IMEI n. ---------, appartenente alla R..
Dalla considerazione unitaria di tale dato con le dichiarazioni della vittima - secondo le quali il telefono le fu strappato dalle mani mentre era intenta in una conversazione telefonica - discende che quello delle 13,28 è l'ultimo contatto telefonico avuto dalla persona offesa prima di subire la rapina.
Infatti, dopo la predetta telefonata i componenti originariamente abbinati - scheda SIM e apparecchio telefonico - sono stati smembrati e utilizzati separatamente.
Invero, a distanza di poco più di un'ora dal delitto e precisamente alle 14,37 viene rilevato il primo contatto telefonico, successivo alla rapina, effettuato con la scheda SIM (utenza n. -------------) fino a prima dell'aggressione in uso alla persona offesa.
Tale telefonata è stata eseguita con un telefono cellulare avente IMEI n. -----------, e quindi diverso da quello appartenente alla R. (IMEI n. ----------).
Come già anticipato, da numerose risultanze processuali emerge in modo univoco che il suddetto apparecchio telefonico avente IMEI n. --------------- era nella disponibilità dell'imputato S. D..
In tale direzione depongono innanzitutto le telefonate effettuate - con il predetto telefono cellulare avente IMEI n. ------------ e utenza n. --------- (prima della rapina in uso alla persona offesa) - rispettivamente alle ore 14,45 verso l'utenza mobile intestata a S. G. ed alle successive ore 15,39 verso l'utenza intestata a S.V., germani dell'imputato S. D..
Inoltre, è emerso che tra le ore 14,51 e le ore 17,51 con il telefono cellulare avente IMEI n. ----------- - su cui era stata abbinata l'utenza n. ------------ (prima della rapina in uso alla persona offesa) - sono intercorsi numerosi contatti (in entrata e in uscita) con l'utenza intestata ad A. G.: al riguardo il teste P. ha evidenziato che lo S. D. e la A. erano legati da ragioni di natura professionale o, comunque, di frequentazione.
Infine, non può trascurarsi che tutte le telefonate effettuate il 14 settembre 2002 nell'arco temporale immediatamente successivo alla rapina ai danni della R. - nel periodo compreso tra le 14,37 e le 16,36 - con il telefono cellulare avente IMEI n. --------------- su cui era applicata la scheda SIM abbinata all'utenza n. --------------- (in precedenza in uso alla persona offesa) hanno agganciato la cella di via A. Rizzo n.65/E settore 7, ossia la cella ricadente nella medesima zona in cui si trovava l'abitazione dello S. (via A. Rizzo n. 61).
Ad ulteriore riprova della disponibilità da parte dello S. del telefono cellulare avente IMEI n. ----------- va aggiunto che nel periodo successivo al 23 settembre 2002 su tale apparecchio è stata utilizzata una scheda SIM abbinata all'utenza riconducibile alla P.s.r.l. e a C. P.: il C. al riguardo ha dichiarato di aver acquistato il predetto telefono tramite il fratello dell'odierno imputato e di aver intestato l'assegno dato in pagamento proprio a favore di S. D..
La circostanza della vendita del telefono al C., peraltro, è stata sostanzialmente ammessa anche da parte dello S. in sede di esame dibattimentale.
Dalla evidenziata disponibilità da parte dello S. dell'apparecchio telefonico cellulare avente IMEI n. -------------- discende con assoluta certezza la disponibilità da parte dell'imputato, a distanza di poco più di un'ora dalla rapina, della scheda SIM (utenza n. -----------) appartenente alla persona offesa.
Con l'ulteriore conseguenza che, come si approfondirà in seguito, le telefonate effettuate - con il telefono cellulare avente IMEI n. --------------- e scheda SIM relativa all'utenza n. ------------ (prima dell'aggressione in uso alla persona offesa) - ai familiari della R., a brevissima distanza dalla rapina (ore 14,37 e 14,39), sono riconducibili allo stesso S..
Acclarato in tal modo che la scheda SIM (utenza n. ----------) della persona offesa era nella disponibilità dello S. a brevissima distanza dalla rapina, deve ora sottolinearsi che l'apparecchio telefonico (IMEI n.---------------) sottratto alla R. è risultato nella disponibilità del L. e di sua madre, T. C., fin dallo stesso giorno dell'episodio delittuoso.
Infatti, dai dati del traffico storico dell'apparecchio telefonico cellulare (IMEI n.------------) sottratto alla R. e dalla documentazione in atti emerge che sul predetto telefono fino al 14 settembre 2002 è stata applicata la scheda SIM (utenza n. 3472660336) in uso alla persona offesa prima della rapina, mentre a partire dalla stessa data è stata installata la scheda SIM (utenza n. 3406753594) intestata a T. C., madre di L. L..
Peraltro la T. ha affermato di avere ricevuto il predetto apparecchio telefonico dal figlio L. L.; allo stesso modo il L. ha ammesso di avere consegnato il suddetto telefono alla madre.
Deve, a questo punto, osservarsi che da parte loro gli imputati - a fronte dei dati obiettivi risultanti dai tabulati telefonici - hanno ammesso di avere avuto la disponibilità, rispettivamente, S. D., della scheda SIM (utenza n. ---------------) della persona offesa e, L. L., dell'apparecchio telefonico cellulare (IMEI n.---------------) appartenente alla R..
Tuttavia gli imputati hanno riferito che il L. aveva acquistato, per il prezzo di Euro30,00 il predetto telefono cellulare (IMEI n.------------------) completo di scheda SIM (utenza n. --------------) da due giovani all'interno di un bar di via A. Rizzo.
In particolare il L. ha affermato di conoscere uno dei due ragazzi venditori del telefono cellulare: si trattava - a suo dire - di un tossicodipendente di nome F. che frequentava il SERT di via dei Cantieri; l'imputato altresì si è dichiarato disponibile per un eventuale riconoscimento ed ha fornito una descrizione fisico-somatica del predetto venditore (età apparente di circa 26 o 27 anni, altezza 175 cm., corporatura esile, capelli ricci lunghi di colore castano), precisando che questi portava due orecchini sull'orecchio destro.
Viceversa lo S. ha evidenziato che i due ragazzi erano conoscenti del L. e di non essere in grado di riconoscerli.
Inoltre il L. ha puntualizzato che S. D., dopo aver provato il funzionamento dell'apparecchio, si era impossessato della scheda SIM applicata sul telefono, inserendola all'interno del proprio telefono cellulare, ed aveva iniziato ad effettuare alcune telefonate
Lo S. da parte sua ha asserito che i due giovani non fecero alcun accenno al fatto che il telefono fosse di provenienza furtiva; che lui stesso invitò il L. a verificare il funzionamento dell'apparecchio eseguendo personalmente alcune telefonate; che tale verifica fu effettuata telefonando ad un numero presente nella rubrica dell'apparecchio; che, poiché il L. intendeva disfarsi della scheda SIM inserita nel telefono, lui se la fece consegnare, in quanto aveva molto credito, e la usò, inserendola nel proprio telefono cellulare Nokia Communicator, fino a quando, esaurito il credito, se ne disfece.
Al riguardo deve osservarsi che le dichiarazioni dello S. in ordine alla verifica del funzionamento dell'apparecchio telefonico (appartenente alla R.) non trovano alcun riscontro nei dati emergenti dai tabulati telefonici, atteso che tutte le telefonate successive alla rapina effettuate con la scheda SIM (utenza n. ----------------) della persona offesa sono state fatte utilizzando l'apparecchio telefonico cellulare dello S. (IMEI n. -----------------).
In altri termini deve ritenersi che quelle telefonate - peraltro ai parenti della vittima - non potevano essere finalizzate a "testare" il buon funzionamento dell'apparecchio telefonico in quanto furono effettuate da un apparecchio telefonico diverso da quello sottratto alla persona offesa, ossia dal telefono in uso a S. D..
Peraltro la circostanza che dopo la rapina le prime utenze contattate - i cui numeri possono essere stati ricavati dalla rubrica presente sulla scheda SIM (utenza n. 3472660336) in precedenza della vittima - appartengano a familiari della R. induce più di un sospetto sulla reale finalità di tali telefonate.
Il Collegio ritiene verosimile che tali telefonate - in considerazione anche del tenore ingiurioso riferito dalla R. - siano state effettuate per instaurare un primo contatto con la vittima allo scopo di intavolare una trattativa volta alla restituzione del telefono a fronte del pagamento di una somma di denaro.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il L. ha riferito che in occasione dell'acquisto del telefono erano presenti, oltre a S.D., anche A.S., A.A. e un conoscente di nome C. o C..
Solo parzialmente coincidono le dichiarazioni dello S., il quale ha riferito della presenza, oltre che del L., esclusivamente dei due fratelli A.; mentre nessun cenno ha fatto al tale di nome C. o C..
In ogni caso deve notarsi che entrambi gli imputati hanno riferito, in modo concorde, che in occasione dell'acquisto dell'apparecchio telefonico era presente, tra gli altri, A. S..
Deve, allora, sottolinearsi che il teste A. (il cui esame è stato ammesso ex art. 507 c.p.p. su sollecitazione delle difese), nonostante abbia confermato di conoscere sia lo S. sia il L., ha però escluso di aver assistito all'acquisto di un telefono cellulare da parte del L., all'interno di un bar, alla presenza di suo fratello A. e dei due imputati, affermando di non conoscere nessuno di nome C. e soprannominato C..
Al contempo l'A. ha affermato di non conoscere il fantomatico venditore del telefono, ossia il tossicodipendente di nome F., frequentatore del SERT di via dei Cantieri.
Le dichiarazioni del teste A., quindi, non solo non confermano la versione degli imputati, ma si pongono in aperto contrasto con la prospettazione difensiva.
In altri termini deve osservarsi che la spiegazione dei fatti fornita dagli imputati poteva avere in astratto una parvenza di verosimiglianza, nonostante tra la rapina e la prima utilizzazione della scheda SIM (utenza n. -----------) in precedenza in uso alla persona offesa è intercorso un lasso di tempo di un'ora e nove minuti, ossia un tempo estremamente ridotto per ipotizzare che il rapinatore, dopo la commissione dell'episodio delittuoso ai danni della R., possa avere trovato l'acquirente (ossia il L.), aver concordato il prezzo e ceduto il telefono cellulare e che il L. e lo S., dopo avere smembrato l'apparecchio telefonico e la scheda SIM di provenienza illecita, possano avere riassemblato i pezzi ed effettuato le telefonate ai familiari della vittima.
Ma la prospettazione dei fatti da parte dei due imputati è stata contraddetta proprio dalla persona che secondo lo S. e il L. avrebbe assistito all'acquisto del telefono cellulare, cioè l'A..
In tale quadro, infatti, le dichiarazioni del teste A. assumono una indubbia portata decisiva, atteso che il teste - come si è detto - ha smentito in radice la versione offerta dagli imputati, di talché deve escludersi che costoro hanno avuto la disponibilità del predetto apparecchio telefonico e della citata scheda SIM per averli acquistati da un tossicodipendente della zona.
Con la conseguenza che risulta dimostrato che gli imputati, al fine di allontanare da sé la responsabilità per i fatti contestati, hanno concordato una versione alternativa del tutto mendace, atteso che il teste chiamato a confermare la tesi difensiva ha negato di essere stato presente in occasione dell'asserito acquisto del telefono cellulare, escludendo di conoscere sia il fantomatico tossicodipendente venditore dell'apparecchio telefonico sia l'amico del L. di nome C. e soprannominato C..
Le superiori emergenze processuali unitariamente considerate - cioè, in sintesi, la disponibilità da parte dei due imputati del telefono cellulare e della scheda SIM della vittima dopo poco più di un'ora dal delitto, lo smembramento della stessa scheda SIM dall'apparecchio telefonico, le pregresse frequentazioni dello S. e del L. in contesti criminali, l'assoluto fallimento della versione dell'acquisto del telefono addotta dai due imputati - costituiscono, allora, indizi gravi, precisi e concordanti, tali che il Tribunale ritiene che la disponibilità da parte degli imputati del telefono cellulare e della scheda SIM appartenenti alla vittima trovi unica spiegazione nell'essere stati proprio lo S. e il L. gli autori della rapina e delle lesioni ai danni della R..
Dato atto delle risultanze processuali, va rilevato, in punto di diritto, che sussistono tutti gli elementi dei delitti di rapina e di lesioni personali contestati agli odierni imputati.
Ed invero, sul piano dell'elemento oggettivo, è emerso che il L. e lo S. si sono impossessati delle cose mobili altrui, mediante violenza, sottraendole al possessore.
Gli imputati, infatti, hanno spinto la R., facendola cadere a terra, e si sono impossessati del suo telefono cellulare.
Per quanto attiene all'elemento soggettivo, deve osservarsi come il dolo tipico del reato contestato consista nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, accompagnata dalla coscienza e volontà di adoperare a tale scopo violenza o minaccia e dal fine (dolo specifico) di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
Ora, nel caso di specie, le risultanze del processo comprovano la sussistenza in capo al L. e allo S. del dolo richiesto dalla norma incriminatrice, poiché le modalità di svolgimento dei fatti indicano l'intenzione degli imputati di impossessarsi del telefono cellulare e la volontà di adoperare violenza a tale scopo, con il fine di procurarsi un ingiusto profitto.
Tanto premesso, osserva il Collegio come risulti ampiamente provata, nel caso di specie, la responsabilità degli imputati in ordine al reato di rapina in rubrica loro ascritto.
In merito, poi, alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 c.p. (violenza o minaccia commessa da più persone riunite), va rilevato come la stessa, nell'ipotesi in esame, risulti ampiamente integrata, nonostante la R. abbia dichiarato di non aver visto i suoi aggressori e di non aver avuto piena percezione del numero dei malviventi.
Infatti, va rilevato che la predetta aggravante ricorre anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche - eventualmente in via esclusiva - nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto (Cass., sez. II, 25/01/1988, n. 4284, Michisanti).
Inoltre, deve osservarsi che per la configurazione dell'aggravante in menzione, il concetto di pluralità sussiste anche nel caso in cui vi siano due persone soltanto (v. Cass. sezione II n.176467/1987).
Ora, nella specie, risultano integrati gli estremi della circostanza in parola, in quanto dall'esame critico degli elementi probatori acquisiti è emerso inequivocabilmente che la rapina è stata commessa unitamente dal L. e dallo S. che, infatti, provvidero a spartirsi il provento del delitto, trattenendo uno la scheda SIM e l'altro l'apparecchio telefonico sottratti alla R..
Con riferimento, poi, alla fattispecie di lesioni personali deve preliminarmente evidenziarsi che la guarigione della R. avvenuta a distanza di circa due mesi dai fatti e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.61 n.2 c.p. consentono di qualificare la fattispecie come procedibile d'ufficio.
Deve ancora osservarsi che il delitto di rapina assorbe in se soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, ove la vis compulsiva raggiunge nell'iter criminoso un grado tale da divenire causa di lesioni personali, l'agente risponde anche di questo autonomo reato.
Nel caso di specie, come già evidenziato, la R. è stata spinta a terra con una violenza assolutamente sproporzionata rispetto all'obiettivo avuto di mira dai malviventi, a tal punto che la vittima ha riportato lesioni (trauma cranico non commotivo, ferite lacero contuse, abrasioni ad entrambi gli avambracci e tumefazioni ad un ginocchio) che, sebbene inizialmente giudicate guaribili in giorni sette, hanno comportato tempi più lunghi di effettiva guarigione (circa due mesi).
In diritto, deve ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento del Supremo Collegio, ai fini della sussistenza del reato di lesioni, malattia è indistintamente qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali (v. Cass. Sez. III, 5 novembre 1973 n. 1688, Merlini) e che anche la contusione rientra nella nozione di malattia (Cass. Sez. IV, 3 luglio 1973 n. 1660, Cellucci).
Inoltre, sul piano soggettivo, per integrare l'elemento psicologico del delitto di lesioni personali volontarie non è necessaria la precisa consapevolezza e volontà dell'agente di produrre le lesioni personali in concreto cagionate con il suo atto di violenza fisica, ma è sufficiente e necessario che l'agente abbia avuto la consapevolezza e la volontà di commettere l'atto di violenza fisica contro l'incolumità personale del soggetto passivo che è stato causa della produzione della lesione personale, costituita dalla malattia nel corpo o nella mente (Cass. Sez. I, 29 novembre 1979 n. 10149, Barcio).
Deve, pertanto, ritenersi ampiamente provata la penale responsabilità del L. e dello S. in ordine al delitto di lesioni personali aggravate, in quanto sussistono tutti gli elementi della fattispecie essendo stato accertato che la R. ha riportato, come conseguenza della condotta degli imputati, lesioni personali guarite in circa due mesi; al contempo risulta pienamente accertato il dolo tipico del reato contestato, costituito dalla coscienza e volontà di provocare le dette lesioni.
Giova ribadire, poi, che risulta pienamente integrata anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.2 c.p. per avere gli imputati commesso le lesioni al fine di perpetrare il delitto di rapina, atteso che risulta accertato lo stretto nesso teleologico tra le lesioni cagionate e la finalità di rapina avuta di mira dagli imputati.
Ne consegue che lo S. e il L., oltre che per la rapina, devono essere condannati per il delitto di lesioni personali.
Deve, però, osservarsi che i reati di rapina aggravata e di lesioni personali aggravate ascritti agli odierni imputati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, posto che ricorre l'unicità del disegno criminoso, e cioè può ben dirsi che sotto il profilo soggettivo le diverse azioni sono state comprese sin dal primo momento nell'ambito del medesimo disegno criminoso, predeterminato quanto meno nelle sue linee fondamentali.
In tema di circostanze, inoltre, deve osservarsi che al L. risulta contestata la recidiva specifica e infraquinquennale, atteso che dal certificato del casellario in atti risulta nel quinquennio antecedente ai fatti di cui all'odierno processo una precedente condanna per un delitto contro il patrimonio.
Infine, il Collegio ritiene che il valore del cellulare sottratto sia assai modesto tanto da indurre il Collegio a riconoscere a favore di entrambi gli imputati la sussistenza, nel caso di specie, della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p..
Passando, adesso, al trattamento sanzionatorio, ritiene il Tribunale che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, nel giudizio di comparazione, possa essere dichiarata equivalente alle contestate circostanze aggravanti e, per il L., anche alla recidiva contestata.
Tale giudizio di equivalenza trova fondamento principalmente nel fatto che l'esiguo valore economico del telefono sottratto alla vittima diminuisce la gravità dell'aggressione in sé considerata.
Tuttavia, il Collegio ritiene di non fissare la pena nel minimo edittale in considerazione della violenza usata nei confronti della R. tale da cagionarle lesioni guarite in circa due mesi, oltre che per il comportamento processuale degli imputati volto ad offrire una versione mendace dei fatti.
Per le medesime ragioni non possono essere concesse allo S., nonostante la sua incensuratezza, le circostanze attenuanti generiche.
Ciò posto e tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., si reputa conforme a giustizia irrogare a S. D. e L. L. anni quattro di reclusione ed Euro1.500,00 di multa ciascuno (pena base per il delitto di cui al capo b) della rubrica, ritenuto più grave, considerata la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. equivalente alle contestate circostanze aggravanti e, per il L., anche alla recidiva contestata: anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro1.000,00 di multa ciascuno; con l'aumento per la continuazione ex art. 81 cpv. c.p. pari a mesi sei di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno).
Segue di diritto la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Inoltre, ai sensi dell'art. 29 c.p., S. D. e L. L. devono essere dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Infine, ai sensi dell'art. 544 c.p.p., tenuto conto del livello di complessità, va fissato il termine di giorni novanta per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 29, 62 n.4, 69, 81 c.p., 533 e 535, c.p.p.,
dichiara S.D. e L.L. colpevoli dei delitti loro ascritti, unificati per continuazione, e concessa ad entrambi l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità equivalente alle contestate aggravanti e, per il L., anche alla recidiva, li condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro1.500,00 di multa ciascuno, nonché in solido al pagamento delle spese processuali;
dichiara i predetti interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Palermo, 13 novembre 2007