Cass. pen. Sez. III, 20.06.2007, n. 24235



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente: SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) G.A., N. IL (OMISSIS);

avverso SENTENZA del 16/11/2006 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di NAPOLI;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORDOVA AGOSTINO;
udito il P.M. in persona del Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha concluso: annullamento senza rinvio limitatamente al reato sub b) perchè estinto per prescrizione con eliminazione della relativa pena. Rigetto nel resto;
udito il difensore Avv. LOMBARDO DOMENICO di Roma.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14.10.2005 il Tribunale per i minorenni di Napoli condannava G.A., con la concessione delle attenuanti generiche e di quella della minore età ritenute prevalenti, nonchè col beneficio della sospensione e della non menzione, alla pena di due anni ed otto mesi di reclusione in ordine ai reati (continuati) di cui all'art. 609 bis c.p., e art. 609 ter c.p., comma 2, per avere con violenza costretto G.M., minore degli anni (OMISSIS), a subire violenze sessuali; e di quello di cui all'art. 56 e art. 610 c.p., per averla minacciata di picchiarla ove avesse raccontato il fatto ai propri familiari.
Proponevano appello l'imputato ed il P.G., e la Corte d'Appello di Napoli, sez. minorenni, in accoglimento di quello del P.G. rideterminava la pena in tre anni e sei mesi di reclusione, revocando i doppi benefici.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso il Gi., deducendo quanto segue:
1) la nullità della sentenza in quanto in sede di incidente probatorio la bambina non era stata assistita da uno psicologo che attestasse dal punto di vista psico - diagnostico la sua attendibilità; donde, per ovviare a tale omissione, la Corte aveva proceduto all'esame diretta della Ga.;
2) l'avere detta Corte affermato la responsabilità sotto il profilo probabilistico, sulla ragionevolezza della tardiva denunzia, sulla verosimiglianza della sua ripresa di sicurezza sentendosi in cura dall'assistente sociale R.;
3) le testimonianze dei genitori della bambina, della nonna e della R. non erano dirette, ma basate su quanto la minore aveva loro riferito;
4) il reato di cui all'art. 56 - art. 610 c.p., era estinto per prescrizione, in quanto, pur essendo essa di sette anni e sei mesi, con la sospensione di tre anni, sei mesi e 25 giorni, il termine era stata fatto decorrere dalla data della denunzia, cioè dal 29.1.1997, mentre il reato sarebbe stato commesso tra la fine del (OMISSIS) ed il maggio (OMISSIS), per cui, dovendosi intendere nel senso più favorevole la fine del (OMISSIS) nel senso del novembre (OMISSIS) in mancanza di una data più specifica, certamente al novembre (OMISSIS) il reato era prescritto;
5) l'appello del P.G. era inammissibile, in quanto del tutto generico e motivato solo con l'età della vittima e con la gravità dei fatti;
6) era stata respinta la richiesta del P.G. di revocare le attenuanti generiche per la giovane età, la mancanza di proclività a delinquere e l'assenza di positive influenze da parte dei genitori, per poi contraddittoriamente aggravare la pena in considerazione dell'età del vittima e delle conseguenze psicologiche su di essa;
7) l'assenza di motivazione per non avere determinato nel minimo l'aumento per la continuazione e nel massimo per le generiche;
8) all'epoca dei fatti egli aveva 14 anni, ora (all'atto del ricorso) ne aveva 26, non si era verificata alcun altro episodio del genere, donde, a distanza di tanto tempo, era ingiustificata la non riduzione della pena in modo da consentirne la sospensione.

Motivi della decisione

Si deve premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, la rivelazione a distanza di tempo da parte della minore fu dovuta al fatto che l'assistente sociale R.S., informata dalla nonna e da una zia di detta minore che questa di notte si masturbava, l'aveva interrogata su tale comportamento ritenuto anomalo data l'età, ed aveva appreso della violenza subita ad opera del G., assiduo frequentatore dell'abitazione ed aduso ad avere rapporti sessuali con la madre della G.M., come aveva avuto modo di constatare attraverso il buco della serratura della camera da letto. In conseguenza di ciò aveva poi riferito della vicenda al padre, e successivamente in sede di incidente probatorio.
Anche il padre, la nonna ( V.M.), l'assistente sociale e la stessa madre confermavamo nel dibattimento di aver appreso dalla minore quanto sopra.
Tanto premesso, la Corte d'Appello ha motivato come segue la propria decisione:
a) le dichiarazioni della minore erano state verosimili, coerenti, costanti e particolareggiate; lungi dall'essere una costruzione fantasiosa dovuta all'esperienza indiretta maturando i rapporti sessuali dell'imputato e di altri uomini con la madre in assenza del padre, dal momento che essi non dovevano essere apparsi aggressivi e coercitivi: ed il G., mentre la madre giocava a carte con delle amiche ed ella stava vedendo un cartone animato (Sailor Moon) alla televisione con i due fratellini, l'aveva invitata e seguirlo nella sua cameretta, dove l'aveva gettata sul lettino sbattendola contro il muro retrostante, si era steso su di lei quasi impedendole di respirare, le aveva abbassato le mutandine, "le aveva messo il suo pisellino, che era grande, vicino alla farfallina, fecendole male e sporcandole i vestiti con la pipì"; la minore aveva anche mimato col corpo e con le mani i movimenti dell'imputato durante l'aggressione;
b) il tempo intercorso tra l'episodio e la rivelazione di esso era giustificato dal fatto che i genitori, dopo un periodo di allontanamento della madre, erano tornati a convivere, per cui la minore era priva di una idonea figura di riferimento, essendo la madre una donna immorale ed il padre sempre assente, a parte le minacce del G. per non farla parlare;
c) dopo il nuovo abbandono della convivenza da parte della madre (Maggio (OMISSIS)) il ritardo era dovuto ad un senso di colpa come se fosse stata corresponsabile dell'accaduto: e solo all'esito del percorso psicoterapeutico era venuta meno tale remora;
d) quanto alla prescrizione per il secondo reato, essa, in base ai calcoli effettuati nella motivazione, scadeva il 25.6.2007:
e) pur considerata l'età dell'imputato, la sua incensuratezza, la non proclività a commettere atti del genere e l'assenza di figure genitoriali idonee, la richiesta relativa alla pena non poteva essere accolta in relazione alla gravità del fatto, commesso su una minore di dieci anni e con perniciose ripercussioni psicologiche.
Quindi, quanto al primo e più grave reato (capo A), trattasi di motivazione compiutamente formulata, sia quanto agli aspetti esaminati, sia dal punto di vista logico - giuridico, per cui non v'è spazio per ulteriori valutazioni, non sussistendo alcuno dei vizi di cui all'art. 606 del c.p.p..
Aggiungesi, quanto al primo motivo di ricorso, che il non avere disposto l'ausilio di esperto in psicologia infantile per l'interrogatorio della minore dal punto di vista formale non ha comportato alcuna nullità, non essendo ciò previsto come obbligatorio dall'art. 498 c.p.p., ma rimesso alle valutazioni del giudice che, ove necessario, anche nel corso dell'interrogatorio poteva disporre diversamente; e dal punto di vista sostanziale nessuna discrasia nel riferire i fatti risulta essere stata riscontrata, anzi dalle motivazioni risulta l'esatto contrario.
Tali considerazioni vanno estese al secondo reato (capo b), tranne che per l'eccezione di prescrizione, in quanto erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che essa si sarebbe verificata il 25.6.2007:
infatti, calcolando il rinvio dal 20.12.1999 al 15.5.2000 per sciopero forense, e dal 20.10.2000 al 16.3.2001, dall'8.6.2001 al 22.6.2001 e poi al 19.10.2001, dal 14.5.2002 al 18.10.2002 e dal 14.10.2003 al 23.11.2004 per l'accavallamento degli impedimenti difensivi, per un totale complessivo di ben dieci anni, due mesi e giorni tredici, la prescrizione si è verificata nel Luglio - Agosto 2006 anche se il reato fosse stato commesso nel Maggio (OMISSIS). Ciò esime dal considerare la data del commesso reato, indicata in maniera non meglio precisata tra la fine del (OMISSIS) (ma il principio del favor rei non avrebbe consentito - nel dubbio - di fare riferimento a tale ultima data): così come esime dall'entrare nella valutazione dell'applicabilità retroattiva dell'art. 169 c.p., sulla sospensione del procedimento, come modificato dalla L. n. 21 del 2005, e dei limiti di esso.
Per quanto concerne la pena, la Corte ha motivato che la notevole gravità del fatto non consentiva di tenere conto, ai fini richiesti delle concesse attenuati. Al riguardo non si ravvisa alcuna illogicità, in quanto un minore incensurato può ben commettere, come nella specie ritenuto dalla Corte territoriale, un fatto di gravissima entità, ed avere la pena adeguata in relazione ad esso ed alle diminuenti per le altre circostanze sussistenti all'epoca in cui fu commesso, tanto più che egli, pur quattordicenne, aveva rapporti sessuali anche con la madre della ragazza. Ma la prescrizione del reato di cui al capo B) e la rideterminazione della pena in tre anni di reclusione, rientrando essa nei limiti di cui all'art. 163 c.p., comma 2, comporta che competa solo alla Corte d'Appello la valutazione di tale nuovo aspetto, donde l'annullamento della sentenza anche sotto tale profilo, a parte che manca la motivazione sul punto n. 8) dei motivi d'appello.
Il ricorso va pertanto rigettato quanto al reato di cui all'art. 509 bis c.p., e art. 609 ter c.p., con l'eccezione di cui sopra, ed accolto quanto a quello di cui all'art. 56, art. 110 c.p., con rideterminazione della pena in tre anni di reclusione, irrogati per la continuazione quanto al reato prescritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il capo b) dell'imputazione (tentativo di violenza privata) perchè estinto il reato per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi sei di reclusione. Annulla con rinvio nella parte in cui la sentenza impugnata ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli per la decisione sulla concessione della sospensione condizionale della pena.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2007