Trib. Minorenni L'Aquila, 11.04.2002



Massima




È configurabile il reato di cui all'art. 581 c.p. quando più soggetti minorenni, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, percuotono un compagno di scuola labile sul piano psichico per tutta la durata dell'anno scolastico, realizzando una costante persecutorietà che concreta una chiara ipotesi di mobbing. (Il collegio, pur ritenendo accertata la responsabilità dei minori, concede agli stessi il beneficio del perdono giudiziale presumendo che essi si asterranno dal commettere altri reati).