Disegno di legge, 15.11. 2006, n.116



Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento



SENATO DELLA REPUBBLICA
XV LEGISLATURA
Disegno di legge N. 1169

d'iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ASCIUTTI, CAPELLI, DAVICO, GIAMBRONE, MARCONI, NEGRI, PELLEGATTA, SOLIANI e VALDITARA

comunicato alla Presidenza il 15 novembre 2006

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

Onorevoli Senatori. - La riuscita scolastica di tutti gli alunni, nell'ambito della piena formazione della persona umana e delle sue potenzialità, è compito di una società democratica. La dispersione e l'abbandono della scuola comportano costi personali e sociali molto gravi. La Repubblica italiana vuol garantire ad ognuno il pieno diritto allo studio come diritto all'educazione e alla riuscita scolastica, con l'intento di dare attuazione al dettato dell'articolo 3 della Costituzione. Il presente disegno di legge mira a riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali "difficoltà specifiche di apprendimento" (DSA) e prevede che il Ministro della pubblica istruzione individui con decreto una serie di misure educative e didattiche atte a garantire i necessari supporti agli alunni con tali difficoltà in modo da ottenere una formazione adeguata degli stessi e prevenire l'insuccesso scolastico. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà nell'imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza, in assenza di patologie e di deficit sensoriali. Il fenomeno della dislessia evolutiva riguarda in Italia circa il 4 per cento dei bambini e delle bambine. La dislessia consiste in una difficoltà di lettura (lentezza, errori) per cui un alunno/a si trova a livelli più bassi di due anni scolastici rispetto ai suoi coetanei. La disgrafia e la disortografia comportano manifestazioni come: scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità della scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso dello spazio sul foglio, eccetera. Vengono sbagliate e tralasciate sillabe e/o parole, la scrittura può essere molto disordinata, irregolare e illeggibile, anche sotto dettatura, in caso di copiatura e nelle traduzioni. La dislessia, la disgrafia, la discalculia (scambio e inversione di cifre, debolezza negli automatismi del calcolo) possono sussistere separatamente o insieme o/e essere associate a disprassia, disritmia, e così via. Essendo il possesso automatico del codice linguistico veicolare per tutti gli apprendimenti legati al codice verbale scritto, è a rischio lo studio in tutte le discipline che si basano sui libri. La maggior parte dei ragazzi dislessici impara a poco a poco a leggere, a scrivere, a fare operazioni matematiche, ma a costo di un enorme sforzo; dato l'autocontrollo esasperato che devono esercitare, le loro forme ed i loro tempi di concentrazione sono necessariamente limitati, quindi si lasciano distrarre facilmente e non sono costanti, possono soffrire di disturbi somatici per prestazioni che in altri sono automatismi. Il loro disagio psicologico e le conseguenti strategie di mascheramento sono interpretate come scarso impegno, pigrizia, svogliatezza. Crescendo, gli alunni con dislessia trovano strategie di compensazione più o meno adeguate e commettono pochi errori, ma non raggiungono un profitto scolastico commisurato alle loro potenzialità, sia per la lentezza e l'affaticamento che caratterizzano le loro prestazioni nei codici, sia per la scarsa fiducia in sé e le basse aspettative dovute agli insuccessi ed alle frustrazioni accumulati nella loro carriera scolastica. Di notevole gravità sono gli effetti collaterali della dislessia non riconosciuta, poiché essa devasta la stima di sé dei ragazzi e delle ragazze; senza strategie educative e didattiche idonee, si sviluppano ansie da fallimento e blocchi di apprendimento anche irreversibili. La motivazione infatti è legata alla previsione di successo: quando lavorare non porta a risultati positivi, ma a costanti delusioni, prevale il senso di vergogna, l'inattività, si manifestano atteggiamenti rinunciatari e aggressività contro gli altri o contro se stessi.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, ben tutela le situazioni di handicap in genere ma non le DSA, che non possono tuttavia essere assimilate all'handicap. È necessario che si apprenda a riconoscere la dislessia. I bambini hanno diritto ad una diagnosi specialistica, che accerti quantità e qualità del disturbo, i punti forti accanto a quelli deboli. Il primo sospetto di dislessia sorge negli educatori: insegnanti e genitori, che seguono l'alunno nel quotidiano; la diagnosi va fatta da uno specialista qualificato e deve essere il più possibile precoce. Le misure di supporto si collocano, sul piano umano-relazionale ed a livello educativo e didattico, in stretto rapporto con le differenze specifiche di ogni alunno dislessico. Occorre coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a porsi in situazioni di benessere, cercando di prevenire il fallimento scolastico ed esistenziale. Sono indispensabili serenità, fiducia, solidarietà per non aggiungere frustrazioni alle difficoltà oggettive. Il sostegno alla stima di sé, base per ogni impegno, si raggiunge strutturando l'insegnamento in modo tale che tutti possano raggiungere risultati validi; non si tratta di abbassare il livello di difficoltà, ma di concentrare il lavoro sull'essenziale, di concedere modalità idonee di gestione dei codici scritti, di considerare i diversi stili di apprendimento (ad esempio, l'impostazione multisensoriale con uso sistematico dei solidi in geometria), di gratificare per gli sforzi compiuti e non solo per i risultati. Alcuni interventi di supporto sono individuali, altri possono essere organizzati in piccoli gruppi, con i/le compagni/e, o sono da rivolgere a tutta la classe: rapporto umano costruttivo, training per riconoscere il proprio stile di apprendimento, orientamento, perseguimento di obiettivi ai livelli più elevati delle tassonomie, esercizi di rilassamento e di concentrazione, iniziative di personalizzazione dell'insegnamento. Da escludere con ogni cura sono minacce e richiami ossessivi all'impegno sia perché rendono insopportabile e ingestibile l'ansia che accompagna sempre il lavoro dei dislessici, non solo al momento delle prove di verifica, sia soprattutto perché non esistono forme di "impegno" che possano modificare realtà costituzionali come la dislessia. La dislessia è una realtà permanente, non scompare con l'età, ma le conseguenze che comporta nell'apprendimento possono non essere negative se si attuano misure educative e didattiche idonee. Alcuni accorgimenti di carattere dispensativo e compensativo permettono di non aggravare la situazione dei ragazzi dislessici. Le misure dispensative consistono nel non costringerli alle prestazioni che li mettono in imbarazzo, come scrivere alla lavagna davanti a tutta la classe, leggere ad alta voce in pubblico, e così via. Impossibile per molti di loro è rispettare i tempi sotto dettatura, anche quando si tratta dei compiti assegnati per casa. Sono misure compensative l'uso di sussidi come computer, calcolatrici, registratore, videoscrittura, correttore ortografico, tavola delle tabelline ed elenco delle formule, lettore ottico, sintetizzatore vocale, e così via. Il materiale scritto deve essere chiaro e sintetico, non scritto a mano, nè su pagine di libro  troppo piene o in fotocopie malriuscite. Compensa in parte il disagio del dislessico il diritto a tempi di esecuzione più lunghi; il fattore tempo è meglio gestibile ed è meno emarginante in una situazione didattica di tipo non frontale, nell'attività individualizzata e di piccolo gruppo. Di solito non serve un insegnante di sostegno. Le misure adottate devono essere costantemente sottoposte a monitoraggio per valutare se e come gli obiettivi sono raggiunti, caso per caso, data la singolarità dei comportamenti e l'impossibilità di avere regole valide per tutti.
Affinché la valutazione sia attendibile, sono da attuare anche forme di verifica e di valutazione che non mettano l'alunno dislessico in condizione di svantaggio rispetto agli altri in rapporto con i suoi tempi di decifrazione e di produzione di testi; saranno adottate misure che permettano di non confondere i risultati espressi dagli alunni dislessici con le forme imperfette di ricezione del compito o con gli ostacoli all'esposizione delle conoscenze, riconducibili alla dislessia. Il raggiungimento di risultati positivi potrà essere dimostrato da questi alunni anche in forma iconica.
Il presente disegno di legge intende riprendere il lavoro di elaborazione e di approfondimento già svolto, nella passata legislatura, a livello parlamentare, in particolare dalla Commissione istruzione pubblica del Senato, che aveva effettuato anche numerose audizioni informali di esperti ed associazioni competenti nella materia, ed era pervenuta alla fase di discussione degli emendamenti, senza peraltro poter giungere all'approvazione definitiva a causa dello scioglimento anticipato della legislatura. La crescente attenzione da parte dello stesso Ministero della pubblica istruzione nei confronti della situazione scolastica degli alunni con diagnosi di DSA è testimoniata non solo dalle circolari adottate dalla competente Direzione generale che nel passato anno scolastico ha fornito indicazioni circa le iniziative da adottare relativamente a tale problema, precisando l'esigenza che i provvedimenti dispensativi e compensativi siano applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale, ma anche da una recentissima iniziativa del Ministero in materia di formazione on line dei docenti proprio sulle tematiche della dislessia e dei disturbi specifici di apprendimento. La possibilità di utilizzare la piattaforma INDIRE (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa), come strumento di formazione a distanza dei docenti rende fattibile la diffusione più capillare possibile della conoscenza dei problemi collegati alla dislessia, contribuendo alla modifica della didattica e dello stesso atteggiamento del corpo docente nei confronti degli alunni con DSA.
La presente proposta tiene conto, inoltre, delle ulteriori difficoltà scolastiche e di apprendimento che devono affrontare gli alunni bilingui con DSA, messi di fronte alla esigenza di seguire gli studi in una lingua diversa dalla lingua madre e quindi costretti a doversi confrontare con regole ortografiche e di lettura spesso molto diverse da quelle della madrelingua originaria. Si tratta di un fenomeno evidentemente in crescente espansione alla luce dell'incremento dei flussi migratori e del carattere sempre più globalizzato della vita contemporanea. Il numero sempre crescente di classi con alunni provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o extra-comunitari richiede non solo un continuo adattamento delle metodologie didattiche alle cosiddette classi multietniche, ma anche il perfezionamento di tutte le strategie educative che possano consentire di ridurre il grave fenomeno della dispersione scolastica, anche sotto questo profilo.
Va infine sottolineato che si è inteso circoscrivere l'ambito applicativo del presente disegno di legge al settore scolastico nelle sue specificità, al fine di pervenire in tempi il più possibile brevi all'approvazione di una normativa "ponte", che possa entrare in vigore già a partire dal prossimo anno scolastico, rinviando a un successivo intervento l'approfondimento delle implicazioni che tale normativa ha con altri settori, sotto il profilo della garanzia delle pari opportunità da assicurare ai soggetti con DSA nella vita lavorativa e sociale.
Infine, è da sottolineare che la formulazione del provvedimento non prevede costi aggiuntivi, rinviando a quanto già previsto dalla legislazione vigente per i profili diagnostici e, sotto il profilo della formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, ai programmi annuali di formazione già in essere, in particolare con il ricorso agli strumenti di e-learning per la formazione on line.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali. Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell'handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.
La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.
La disgrafia/disortografia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.
La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.
(Finalità)

La presente legge persegue le seguenti finalità:
garantire il diritto all'istruzione i necessari supporti agli alunni con DSA;
favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.
(Diagnosi e riabilitazione)

È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.
Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato e precoce sono un diritto per tutte le persone con DSA.
La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale.
La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.
(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

Al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione già in essere, anche con ricorso a strumenti di e-learning per la formazione on line. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
Sono altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto)

Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.
Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.
Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:
favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;
favorire il successo scolastico;
prevedere tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;
prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;
essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 3 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti e di usufruire di riduzioni delle prove oppure di tempi più lunghi di esecuzione.

Art. 6.
(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.
I familiari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili.

Art. 7.
(Disposizioni di attuazione)

Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.
Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.
Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.
(Competenze delle regioni e delle province autonome)

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.