Dichiarazione del Consiglio Federale, 16.05.2007



Dossier Stalking

Dossier Stalking

 

Definizione1

CHE COS' E' LO STALKING?

Con il termine "stalking" si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona affligge un'altra con intrusioni, comunicazioni ripetute e indesiderate e minacce a tal punto da provocargli ansia o paura. Queste condotte indesiderate possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati:
1) Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono consistere anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni di comunicazione, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi come invio di sms ed e-mail.
2) I contatti indesiderati comprendono i comportamenti dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione o gli appostamenti sotto casa, recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o svolgere le stesse attività.
3) Tra i comportamenti associati si collocano l'ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla. Tipiche condotte di questo tipo sono il far recapitare cibo o altri oggetti all'indirizzo della vittima anche a tarda notte, oppure la cancellazione di servizi quali l'elettricità o la carta di credito all'insaputa della vittima.

1 http://stalking.medlegmo.unimo.it/questionnaire/manuale/manuale_Italia.pdf

Chi è lo stalker? Perchè lo fa?

Lo stalker può essere un ex-partner, un conoscente, come un collega o qualcuno conosciuto casualmente, oppure un completo estraneo.
Nella maggior parte dei casi gli stalker sono ex-partner. In genere essi agiscono per recuperare il rapporto precedente o per vendicarsi per essere stati lasciati, oppure per entrambi i motivi. I partner gelosi o portati a controllare il proprio o la propria partner sono più inclini a porre in essere condotte di stalking, sebbene anche persone timide o con difficoltà relazionali possano mettere in atto comportamenti di stalking.
Alcuni stalker prendono di mira conoscenti, o anche sconosciuti per stabilire con loro una relazione sentimentale. Una parte di questi soggetti ha semplicemente gravi difficoltà nell'instaurare una relazione normalmente.
Altri, invece, possono soffrire di gravi disturbi mentali che li inducono a credere con convinzione all'esistenza di una relazione, che in realtà non c'è, o comunque alla possibilità di stabilirne una.
Altri stalker molestano persone conosciute o sconosciuti allo scopo di vendicarsi per qualche torto reale o presunto.
Altri ancora mettono in atto condotte di stalking (soprattutto pedinamenti) nelle fasi preparatorie di un' aggressione di solito di tipo sessuale. Questi stalker sono rari e in tali casi la vittima può non rendersi conto di ciò che sta accadendo.

Quali sono i pericoli connessi allo stalking?

La vita della vittima di stalking può divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e quindi sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità.
La ricerca ha dimostrato che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress.
Esiste anche il pericolo, pur limitato, che la vittima possa subire vere e proprie forme di violenza da parte dello stalker. Questo, in particolare, accade laddove lo stalker sia un expartner.
Al di là della particolare attenzione che va prestata agli effetti prodotti sulla vittima, occorre anche ricordare quanto possano essere talora ugualmente devastanti le conseguenze per lo stalker, il quale in alcuni casi può soffrire di seri disturbi mentali che richiederebbero un trattamento.

LA DISCIPLINA LEGALE DELLO STALKING.

Lo stalking è illegale?

Lo stalking oggi è illegale nella maggior parte delle giurisdizioni dei paesi di lingua inglese, come in USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking è illegale anche in alcuni paesi dell'Europa del nord e, via via, in altre parti del mondo.
In alcuni paesi, come accade in Inghilterra e nel Galles, sono necessari soltanto due episodi per punire l'autore delle condotte moleste ed indesiderate, configurando il reato di stalking.
In molte legislazioni, per costituire un illecito il comportamento deve essere tale da produrre ansia o paura nella vittima. Tuttavia, in alcuni paesi l'unico requisito richiesto dalla legge è che il comportamento sia sostenuto da un intento doloso.
Anche dove non esistono specifiche leggi anti-stalking, è possibile punire lo stalker per la violazione di altre norme o per altre condotte sanzionate comunque dal codice penale.

La legislazione sullo "stalking" in Belgio.

In Belgio, lo stalking è stato riconosciuto come un reato a partire dal 1998, ma legge belga preferisce definire il fenomeno "belaging".
Il codice penale belga (art. 442 bis) definisce lo stalking nel seguente modo: "Chiunque abbia molestato una persona, mentre era a conoscenza o avrebbe dovuto comunque sapere che il suo comportamento era tale da violare la tranquillità di un'altra persona, sarà punito con la reclusione da 15 giorni a due anni e con una multa da 50 a 300 euro o con una di queste sanzioni. Il comportamento descritto in questa norma può essere punito solo su denuncia della persona molestata."
Le condotte di stalking sono considerate penalmente rilevanti solo laddove integrino la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale intitolato "Molestia o disturbo alle persone". In ogni caso si tratta di un illecito penale che configura una semplice contravvenzione e non un delitto, ossia di un reato minore.
Sulla base di questa previsione del codice penale: "Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione" Il reato è perseguibile d'ufficio.

La legislazione sullo "stalking" in Italia

Nell'aprile del 2004, è stata presentata una proposta di legge anti-stalking (Camera dei Deputati, N. 4891; www.camera.it), con lo scopo di garantire un'adeguata tutela penale alle vittime. Nel disegno di legge viene introdotto il reato di molestia assillante. Fino ad oggi tale proposta non è stata ancora discussa e votata. Nel gennaio 2007, all'interno di un più ampio disegno di legge sulla violenza contro le donne, attualmente all'esame del Parlamento Italiano (Camera dei Deputati, N. 2169; www.camera.it), è stata delineata la nuova fattispecie delittuosa degli "atti persecutori"19.

Il codice penale olandese (art.285b) definisce lo stalking come segue:

1. "Chi, illegittimamente, volontariamente e sistematicamente viola la vita privata di una persona con l'intenzione di costringere la stessa a fare, non fare o tollerare qualcosa, o a spaventarla, è punito, se colpevole di 'belaging=stalking', con la reclusione fino ad un massimo di tre anni o ad una sanzione di quarta categoria.
2. Il soggetto è perseguito solo a seguito di denuncia da parte della vittima.

Regno unito

Questa legge disciplina due diverse forme di comportamento antisociale: la molestia vera e propria ("harassment") e il provocare in altri la paura di subire azioni violente ("putting people in fear of violence").
1. La molestia "consiste nello spaventare o produrre angoscia in un'altra persona". Per configurare l'ipotesi di reato occorrono almeno due episodi ed è necessario che chi lo commette sappia o debba sapere che il suo
comportamento costituisce molestia. Si stabilisce che lo stalker dovrebbe rendersi conto di arrecare molestia se "una persona di normale raziocinio in possesso delle stesse informazioni valuterebbe tale condotta come una molestia". Per quanto riguarda le sanzioni, la legge prevede la reclusione fino a 6 mesi o una multa fino ad un massimo di 5000 sterline (circa 7.400 euro), o entrambe.
2. "Il provocare in altri la paura di subire azioni violente" consiste nel "produrre in un'altra persona, in almeno due occasioni, la paura di subire condotte violente". Vale sempre la regola della persona di normale raziocinio. La pena massima in questo caso è la reclusione fino a 5 anni o una multa di entità indefinita, o entrambe. In entrambi i casi è previsto l'arresto immediato e la perquisizione della proprietà

Svizzera

La tematica è disciplinata a livello federale (Codice penale o leggi speciali). Opportuno è conoscere quale sono le regole oggi applicabili in materia ed anche cosa bolla in pentola a Berna.
Illuminante in proposito la scheda redatta dall' Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU che riproduco qui di seguito : ù

Stalking: minacce, molestie, insidie
A. Informazioni generali sullo stalking
1. Concetto e forme
Il termine "stalking" deriva dal linguaggio venatorio inglese e significa appostarsi, avvicinarsi di soppiatto; in italiano si usa talvolta anche l'espressione "molestie assillanti". Oggi, questi concetti designano la persecuzione e la molestia ripetute e intenzionali di una persona, la cui incolumità fisica o psichica può così risultare minacciata o danneggiata in modo diretto o indiretto, sia a breve che a lungo termine. Lo stalking può comprendere atti di gravità molto diversa, che spaziano dal sollecitare insistentemente l'attenzione a un terrorismo psicologico persistente. Non di rado i casi di stalking sfociano in aggressioni fisiche o sessuali o nell'assassinio della vittima (Pelikan, 2002; Smischek, 2006). Possibili comportamenti degli autori, chiamati anche "stalker" o molestatori assillanti:
• comunicare continuamente mediante lettere, e-mail, telefonate o messaggi sms indeside-rati a qualsiasi ora del giorno e della notte;
• lasciare messaggi p. es. sulla porta di casa, al lavoro o sull'automobile;
• osservare incessantemente, risp. pedinare la vittima o appostarsi in maniera seccante nelle sue vicinanze;
• investigare su come la vittima trascorre la giornata;
• richiedere informazioni a terzi e contattare indirettamente la vittima;
• rubare e leggere la corrispondenza della vittima;
• ordinare merci e servizi a nome della vittima;
• inviare regali indesiderati, p. es. fiori;
• diffondere diffamazioni, tessere intrighi, oltraggiare esplicitamente a parole e minacciare di usare violenza contro la vittima e i suoi familiari;
• minacciare o rapire i figli;
• infiltrarsi negli spazi abitativi della vittima;
• danneggiare, imbrattare o distruggere le proprietà della vittima;
• ferire o uccidere un animale domestico della vittima;
• compiere aggressioni fisiche o sessuali.

2. L'autore, i suoi obiettivi, i suoi motivi
Di principio entrano in considerazione tutte le costellazioni autore-vittima: uomo-donna, donna-uomo, uomo-uomo, donna-donna. Gran parte degli autori sono tuttavia uomini. Gli stalker sono principalmente partner abbandonati, superstiti di una relazione amorosa interrotta o spasimanti respinti (in merito alla violenza suscitata dall'abbandono Scheda informativa: Violenza in situazioni di separazione).
In casi più rari, la vittima non conosce l'autore oppure questi è del suo stesso ambiente professionale ma agisce nella più assoluta anonimità.
Gli stalker possono essere anche vicini di casa, collaboratori, ammiratori o clienti della vittima.
A correre un maggior rischio di subire molestie assillanti sono le persone in vi-sta nonché coloro che lavorano nel settore sanitario o della formazione.
Le motivazioni degli stalker sono molteplici. Possono variare o modificarsi con il passare del tempo. Mediante lo stalking cercano di attirare l'attenzione della vittima, di avvicinarsi a lei o di fare in modo che cambi atteggiamento (p. es. che riprenda la relazione precedente, che ritiri un licenziamento già comunicato, ecc.). Nella vita professionale, il mobbing può trasformarsi in uno stalking persistente, e ciò anche quando la vittima abbia già lasciato da tempo l'impresa (Pelikan, 2002; Betterman et al., 2005). I l desiderio di vendetta può costituire un ulteriore movente che si sviluppa, p. es. dopo una separazione, da una pericolosa miscela a base di comportamenti di dominio e di controllo, offesa, collera e propensione alla violenza.
Lo stalking mira principalmente a produrre danni psichici o psicosociali.
Vi sono stalker che soffrono di disturbi della personalità, presentano notevoli deficit psichici e/o percepiscono in modo distorto l'ambiente circostante. Ma è solo approfondendo l'indagine nel singolo caso che diventa possibile sapere se il loro comportamento sia dettato da un'affezione psichica (Bettermann et al., 2005).

3. Che dimensioni ha assunto lo stalking?
Il fenomeno dello stalking è ancora poco studiato in Svizzera. Conosco personalmente una donna che ha subito per molti anni lo stalking con gravi conseguenze per il suo stato psicofisico, il lavoro, la vita privata, i suoi genitori e anche finanziari (ripetuti traslochi, spese di processo). Una servizio di Falò (tsi) del mese di novembre 2007 ha denunciato altri casi gravi di stalking nel nostro Cantone e parla di fenomeno in aumento. Le indagini rappresentative condotte negli ultimi anni in Germania1 e nei Paesi anglosassoni mostrano che circa il 12% delle persone intervistate hanno subito insidie almeno una volta nel corso della loro vita. La quota degli autori di sesso maschile è di oltre l'80% e in circa il 50% dei casi si tratta di ex partner relazionali. L'80% delle vittime sono donne. Poco meno del 40% delle vittime subisce aggressioni fisiche per mano dello stalker. I singoli atti o la loro combinazione si protraggono per un notevole lasso di tempo: in media per oltre 2 anni. (Hoffmann 2005; Pelikan 2002; Smischek 2006). Questi risultati inducono a pensare che il fenomeno dello stalking sia assai più diffuso di quanto si creda e che, anche in Svizzera, sussista il bisogno di adottare misure a tutela delle vittime.
Mi chiedo inoltre se le minacce perpetrate ai danni di funzionari (per esempio per ottenere delle prestazioni sociali), possano rientrare anch'esse nella categoria dello stalking e quindi meglio tutelare i funzionari nell'adempimento delle loro funzioni e prevenire abusi.

4. Quali sono le cause dello stalking?
Oggi si rafforza l'impressione che le molestie assillanti stiano diventando un fenomeno di massa e assumano tratti sempre più infidi. Le cause sono molteplici. Anzitutto, vi è il progresso tecnologico, che consente un accesso più facile ai più svariati mezzi di telecomunicazione. Inoltre, in una società individualizzata, il controllo sociale si allenta sempre più e l'intervento di terzi estranei alla situazione diventa piuttosto raro. Il crescente numero di molestie assillanti è pure riconducibile all'aumento dei divorzi, risp. al cambiamento più frequente dei partner relazionali. Infine, nell'era del "voglio tutto e subito", un consistente numero di persone fatica ad accettare un rifiuto o un insuccesso in campo sentimentale o professionale. (Roth 2006; Knoller 2005)

1. http://www.stalkingforschung.de  contiene una sintesi dei risultati dello studio sullo stalking realizzato dalla Technische Univer-sität Darmstadt / D.
2 FF 2005 6130 segg., http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6127.pd
Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 2/8
3 http://search.parlament.ch/cv-geschaefte?gesch_id=20073092

5. Quali sono le conseguenze per la vittima?
In seguito alle umiliazioni e alle minacce subite, le vittime dello stalking riportano solitamente gravi danni psichici: disturbi del sonno e della concentrazione, sentimenti di impotenza, stati di paura o cambiamenti negativi generali riguardo allo stato emotivo, risp. indebolimento progressivo del rendimento e dell'autostima, che persistono spesso anche una volta terminate le molestie. Il loro margine di azione si restringe: traslochi e cambiamenti di posto di lavoro sono fenomeni altrettanto frequenti quanto la crescente isolazione sociale dovuta al desiderio di proteggersi dal molestatore. Particolarmente pesanti sono naturalmente le conseguenze delle forme gravi di stalking, quali le lesioni personali, lo stupro, l'omicidio o i tentativi di suicidio delle vittime indotti dal persistere delle molestie assillanti. (Wondrak, 2004; Wondrak/
Hoffmann, 20005)

B. Protezione legale
1. Diritto penale
In Svizzera lo stalking non costituisce una fattispecie specifica. Ciononostante, lo stalking, nel suo insieme o attraverso singoli comportamenti che lo caratterizzano, è punibile penalmente. Le fattispecie più frequenti sono: la minaccia (art. 180 del Codice penale svizzero (CP)), la coazione (art. 181 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179 septies CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il danneggiamento (art. 144 CP), la diffamazione (art. 173 e segg. CP), le lesioni personali (art. 122 e segg. CP) e la violenza carnale (art. 190 CP). Sono perseguite d'ufficio senza eccezione solo la coazione, la violenza carnale e le lesioni personali gravi; la minaccia e le lesioni personali semplici lo sono solo se la vittima è legata all'autore da un vincolo coniugale o partenariale, nonché per un anno dal momento del divorzio o della separazione da costui. In caso contrario, la procedura penale è avviata solo su querela della vittima.
Nel diritto penale vigente è problematica l'insufficiente registrazione degli atti di  talking "lie-vi" che, per la vittima, rappresentano "solo" una molestia persistente,  che di conseguenza non possono essere attribuite a nessuna delle fattispecie esistenti. Accade spesso che con i loro singoli atti gli autori non superino la soglia né della coazione né di un'altra fattispecie di rilevanza penale, benché nella vittima provochino reazioni psichiche e fisiche che, intensifi-candosi col tempo, possono finire per determinare malattie serie. Per le vittime diventa inol-tre praticamente impossibile addurre le prove di un comportamento rilevante ai sensi del di-ritto penale. Di conseguenza, un perseguimento penale sfocia spesso nell'abbandono del procedimento da parte del pubblico ministero oppure nel proscioglimento dell'autore. (Fün-fsinn, 2005; Stengel/ Drück, 2006) . I l caso di mia conoscenza conferma perfettamente questa situazione malgrado le ripetute minacce di morte subite dalla vittima e il possess di una pistola da parte dello stalker.
La mozione depositata il 21 marzo 2007 dal consigliere nazionale Bernhard Hess, che chiedeva la creazione di norme penali specifiche contro lo stalking, non è ancora stata trattata nel plenum del Consiglio nazionale. Il Consiglio federale non vede tuttavia, per il momento, la necessità di creare simili norme e propone perciò nella sua risposta di respingere la mozione.

2. Diritto civile
Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo articolo 28b del Codice civile svizzero (CC), il quale si riferisce concretamente alla protezione delle vittime da violenze, minacce e insidie.
Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 3/8
4 FF 2005 6140 segg., http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6127.pdf
5 http://www.bmj.de/stalking; e dal 1° luglio 2006 anche in Austria: http://www.frauen.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=20592 
Per i casi di stalking è determinante che sussista la fattispecie delle insidie. Chi è insidiato per un certo tempo in modo ossessivo da una persona può far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione. Concretamente, l'art. 28b cpv. 1 cifre 1-3 CP prevede un elenco di misure protettive non esaustivo, segnatamente un divieto di avvicinarsi, di tratte-nersi in determinati luoghi e di mettersi in contatto. Per queste misure, la legge non prevede alcuna limitazione temporale, rimettendo all'apprezzamento del giudice di stabilire una loro eventuale limitazione.4
Per far valere le possibilità contemplate dal diritto civile è sempre richiesta l'iniziativa della vittima. Concretamente, ciò significa che essa deve chiedere al tribunale di ordinare delle misure di protezione, tenendo presente che l'onere della prova è interamente a suo carico. Le vittime devono rassegnarsi all'idea che la durata del procedimento sarà relativamente lunga, a meno che non riescano a ottenere rapidamente dal giudice un provvedimento cautelare per il tramite della protezione giuridica provvisoria. Esso può per esempio consistere in un divieto immediato per l'autore di avvicinarsi all'abitazione della vittima o di mettersi in contatto con lei in qualsiasi forma. Se del caso, la vittima deve tuttavia provare che, a seguito delle insidie o delle minacce, potrebbe subire un notevole pregiudizio difficilmente riparabile. All'autore viene nel contempo fatto sapere che, in caso di contravvenzione all'ordine protettivo, potrà essere perseguito penalmente in base all'art. 292 CP (Disobbedienza a decisioni dell'autorità), (Stengel/Drück, 2006; Fischbacher, 2006).

3. Raffronto giuridico
La maggior parte dei Paesi industrializzati prevede da tempo nei propri sistemi giuridici simili strumenti di diritto civile. Inoltre, in molti Stati sono in vigore disposizioni speciali tese a punire le reiterate insidie. È il caso, fra l'altro, della Germania, dell'Austria e degli Stati Uniti, nonché dei Paesi scandinavi (Pelikan, 2002).
In Germania, le disposizioni del diritto civile si sono rivelate insufficienti nella pratica per reprimere i casi di stalking. Molte vittime si sono infatti lamentate dell'impossibilità di imporre l'obbedienza agli ordini impartiti sulla base del diritto civile, i quali creavano inoltre delle premesse assolutamente insufficienti per le operazioni dirette della polizia. Da un grande numero di vittime non si poteva inoltre ragionevolmente pretendere che adissero dapprima le vie previste dal diritto civile per ottenere, in un secondo tempo, delle sanzioni in base al diritto penale. In Germania si è perciò elaborata la nuova fattispecie delle "insidie" ("Nachstellungen" in tedesco), la quale è entrata in vigore il 31 marzo 2007 in quanto reato punibile a querela e reato privato.5 Si sono così colmate delle lacune in materia di punibilità, consentendo una efficace protezione delle vittime.

C. Come comportarsi? Come agire?
1. Per le vittime
• I nterrompere sistematicamente qualsiasi contatto con la persona che molesta.
Comunicarle il più tempestivamente possibile in modo univoco e senza coinvolgimento affettivo che non si desidera più alcun contatto. Per disporre di prove, meglio agire in presenza di testimoni o mediante lettera raccomandata. Da questo momento in poi, anche tutte le formalità che devono ancora essere espletate (p. es. in materia di divorzio o di autorità  parentale) lo saranno solo tramite intermediari o patrocinatori legali. È fondamentale attenersi scrupolosamente a questo modo di procedere, poiché anche il minimo segno che l'autore dei reati possa interpretare come desiderio della vittima di riallacciare i contatti (non fosse che "per un'ultimissima volta") potrebbe indurlo a persistere.
Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 4/8
• I nterpellare un consultorio per le vittime di violenze o un consultorio dell'aiuto alle vittime che possa informare e fornire appoggio in modo competente riguardo alle ulteriori misure. (v. capitolo D: Indirizzi e offerte di aiuto).
• Informare i vicini, i conoscenti, gli amici, il datore di lavoro e i colleghi sulle molestie subite per evitare così un'involontaria trasmissione di informazioni sulla vittima da parte di queste persone.
• Non accettare assolutamente alcun invio di merci né alcun servizio. Non rispondere né alle lettere ricevute né ai messaggi trovati sull'automobile o altrove, e conservarli come documentazione. Lo stesso vale per le e-mail, i messaggi sms o le registrazioni sulla segreteria telefonica a contenuto molesto e/o minaccioso. Simili materiali probatori possono rivelarsi importanti per l'azione della polizia o per un'eventuale denuncia penale.
• In taluni casi può rivelarsi sensato attivare un secondo collegamento telefonico, comunicandone il numero solo a persone di fiducia. Il numero precedente va mantenuto per non stuzzicare ulteriormente la curiosità dello stalker. Provvedere inoltre affinché la segreteria telefonica risponda a ogni chiamata con un annuncio registrato da terzi. Chiede-re all'operatore di telefonia di allestire un elenco delle chiamate ricevute.
• Annotare ogni evento con data e luogo. Per poter fornire al giudice la prova della gravità delle molestie occorre rendere trasparente una certa dinamica dei fatti.
• In quanto vittima, appropriarsi delle conoscenze basilari sul fenomeno dello stalking. Molte persone trovano conforto anche nel sapere di non essere un caso isolato e di non avere nessuna colpa per la situazione venutasi a creare.
• Alcune vittime frequentano un corso di autodifesa o partecipano regolarmente agli incontri dei gruppi di autoaiuto. Ciò può rivelarsi utile per rafforzare l'autostima della vittima.
• Informare immediatamente la polizia in merito ai tentativi di avvicinamento e di pedina-mento, nonché agli atti molesti. Se la vittima decidesse di querelare lo stalker, è opportu-no che si faccia dapprima consigliare in modo approfondito da specialisti oppure che con-tatti il pubblico ministero. Per le vittime digiune in materia di diritto è impegnativo adire le vie legali, perciò è opportuno che si avvalgano di un patrocinatore legale.
2. Per gli stalker
Per gli stalker (potenziali) è spesso difficile trovare il modo di abbandonare il loro comportamento senza un aiuto specialistico. Si raccomanda perciò caldamente di cercare sostegno presso un consultorio per autori di questo tipo di reati.
Obiettivo dei consultori per gli autori dei reati è innanzitutto di prevenire ulteriori violenze e altre vittime. Applicando vari metodi consolidati, essi cercano di indurre a breve termine nello stalker un cambiamento di atteggiamento e di comportamento. Questi consultori si concen trano, fra l'altro, sul miglioramento della capacità di autocontrollo e sulla gestione dei sentimenti negativi. Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 5/8
Indirizzi: elenchi di indirizzi per persone violente sul nostro sito internet www.parita-svizzera.ch.
3. Per i consulenti
Informazioni esaustive per le/i consulenti si trovano al seguente link a partire da pag. 8: www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materialie-Gleichstellung- Nr._20104.pdf (in tedesco).
L'istituto "Psychologie und Sicherheit" propone diversi aggiornamenti sul tema dello stalking (in tedesco): www.institut-psychologie-sicherheit.de
D. Indirizzi e offerte di aiuto
• In caso d'emergenza:
Polizia (tel. 117) o Telefono Amico (tel. 143)
• Consultori cantonali dell'aiuto alle vittime:
v. elenco telefonico o www.opferhilfe-schweiz.ch/wDeutsch/2_beratungsstellen/2_2.asp?navid=6 
• Weisser Ring - aiuto alle vittime gratuito e individuale, gruppi di autoaiuto:
Tel: 044 422 65 62 www.weisser-ring.ch E. Link e letteratura di approfondimento
1. Link www.stalking-info.net 
Informazioni generali, letteratura di approfondimento e link (in tedesco) www.stalking.it 
Associazione italiana di Psicologia e Criminologia. Osservatorio nazionale stalking www.polfed-fedpol.be/crim/crim_fccu_stalking_fr.php
Informazioni sullo stalking - sito internet della polizia belga (in francese) www.stalking-forum.de/index.php?de
Forum per vittime e familiari corredato d'informazioni per l'aiuto e l'autoaiuto (in tedesco) www.stalkingforschung.de Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 6/8
Progetto di ricerca del gruppo di lavoro Stalking-Technische Universität Darmstadt (in tedesco) www.no-stalking.de
Aiuto alle vittime con forum (in tedesco) www.stalkingvictims.com; www.antistalking.com
Informazioni generali e aiuto alle vittime (in inglese)

2. Bibliografia
Bettermann, Julia et al. Stalking: Grenzenlose Belästigung - eine Handreichung für die Beratung.
Materialien zur Gleichstellungspolitik des Deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materialie-Gleichstellung-Nr._20104.pdf
Fischbacher Christian. 2006. Stalking im Blickfeld des revidierten Persönlichkeitsschutzes (Art. 28b ZGB). In: AJP/PJA 7/2006, pp. 808-812.
Fünfsinn Helmut. 2005. Bedarf es eines Stalking-Bekämpfungsgesetzes? Vorstellung eines hessischen Gesetzesentwurfes. In: Weiss, Andrea, Winterer, Heidi. Stalking und häusliche Gewalt: interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten. Freiburg i.Br., pp. 105-117.
Hoffmann Jens, Voss Hans-Georg W. (ed.) 2005. Psychologie des Stalking. Grundlagen - Forschung - Anwendung. Wiesbaden.
Knoller Rasso. 2005. Stalking - wenn Liebe zum Wahn wird. Berlin.
Pelikan Christa. 2002. Forschungsbericht - Psychoterror. Ausmass, Formen, Auswirkungen auf die Opfer und die gesetzlichen Bestimmungen. Ein internationaler Vergleich. Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.
Roth Wolf-Dieter. 2006. Wenn Liebe zum Wahn wird: Stalking - ein neuer Name für eine alte Krankheit. http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23752/1.html Smischek Lidia. 2006. Stalking.
Eine strafrechtswissenschaftliche Untersuchung. Frankfurt a.M.
Stadtpolizei Zürich. Merkblatt Stalking: Ohne Gewalt leben - Sie haben ein Recht darauf. http://www.stadtzuerich.
ch/internet/pd/stp/region_west/home/ermittlungen/gewaltdelikte.html
Stengel Cornelia, Drück Martin. 2006. Der ganz normale Wahnsinn - eine Standortbestimmung in Sachen Stalking. In: Jusletter vom 20. März 2006.
http://www.mdcs.ch/Publikationen/Stalking.pdf .
Wondrak Isabel. 2004. Auswirkungen von Stalking aus Sicht der Betroffenen. In: Bettermann Julia (ed.). Stalking, Möglichkeiten und Grenzen der Intervention, Frankfurt a.M, pp. 21-35.
Wondrak Isabel, Hoffmann Jens. 2005. Psychische Belastung von Stalking-Opfern: Therapie und Beratung. In: Weiss Andrea, Winterer Heidi. Stalking und häusliche Gewalt: interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten. Freiburg, pp. 39-48.
Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 7/8
Il nostro sito internet www.parita-svizzera.ch contiene altre schede informative su vari aspetti della violenza domestica.
Presso la biblioteca specialistica nonché centro di documentazione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo si trovano circa 8000 pubblicazioni sulle tematiche della violenza e della parità: saggi, riviste scientifiche e specializzate nonché testi non pubblicati (letteratura grigia) www.parita-svizzera.ch
Scheda informativa: Stalking: minacce, molestie, insidie 8/8
Indicazioni
Stalking: In Austria è in consultazione un progetto di legge contro lo Stalking. Secondo questo progetto è punibile chi infastidisce un persona con telefonate, SMS indesiderati o ricerche di contatto insistenti. In Germania il Bundesrat (Camera dei Länder) ha bocciato una legge penale anti-Stalking. Le Giuriste Svizzera, nell ambito della consultazione sulla modifica della protezione della personalità hanno chiesto una migliore
contemplazione dello Stalking (cfr. www.lawandwomen.ch >Aktivitäten >Vernehmlassungen: Parl. Initiative Schutz vor Gewalt im Familienkreis ).
Nella rivista Streit 3/2005, pagg. 124 e 126 ff. sono pubblicate due sentenze tedesche contro degli Stalker, la seconda per lesione corporea in seguito ad un danno psichico della vittima dello Stalking.
Secondo una ricerca tedesca quasi il 90% delle vittime dello Stalking sono donne; tre di quattro persone infastidite conoscono lo Stalker; si tratta principalmente di partner precedenti.
Solo ogni quinta vittima sporge denuncia.

Mozione di Bernhard Hess
Depositato
da Hess Bernhard
Data del deposito 21.03.2007
Depositato il Consiglio nazionale
Stato attuale Liquidato
Testo depositato
Il Consiglio federale deve elaborare basi legali volte a perseguire lo stalking in modo più efficace rispetto alla situazione attuale e da applicare in maniera più tempestiva per combattere tale fenomeno. Contrariamente a quanto prevede il diritto vigente, per rendere possibile il perseguimento penale non deve più essere necessaria una violazione, una minaccia pericolosa o una fattispecie penale analoga, ma sarà sufficiente una persecuzione illegale continua o un pregiudizio inaccettabile alla vita della vittima.
Motivazione
Il concetto di "stalking" designa un comportamento complesso, che corrisponde in parte al mobbing, ma è esercitato in un altro contesto. Si tratta in particolare di molestie, persecuzione, sorveglianza, che spesso - ma non sempre - si fondano sul desiderio dell'autore o dell'autrice (denominato "stalker") di spingere la vittima ad avere una relazione con lui o con lei di vessarla poiché si rifiuta di soddisfare le sue pretese. Anche i cosiddetti "querulomani", che perlopiù sono già noti alla polizia e alla giustizia per continue denunce contro chiunque, possono trasformarsi in stalker incalliti. In circa i due terzi dei casi, vittima e autore si conoscono per aver avuto una relazione sentimentale (ex partner o ex coniuge) o aver lavorato insieme (ex collega). Nel caso dello stalking di personaggi famosi, in cui ad esempio attori, moderatori, sportivi, popstar o politici sono molestati da una persona assillante, di solito le parti non si conoscono personalmente. Lo stalking deve essere visto per quello che è: un comportamento estremamente perfido.
In reazione a tale fenomeno, in alcuni Paesi, ad esempio in tutti gli Stati degli Stati Uniti, in Inghilterra/Galles e in Belgio nonché negli ultimi anni in Austria e in Germania, sono state istituite basi legali che introducono la fattispecie penale dello stalking. Per contro, in Svizzera non esiste (ancora) una fattispecie penale separata. È vero che il Codice penale contempla fattispecie penali quali violazione di domicilio, falso sospetto, oltraggio, diffamazione, calunnia, lesioni personali, coazione e minaccia. Esse non comprendono tuttavia la maggior parte degli atti che appunto non soddisfano nessuna delle fattispecie classiche. In quanto recente vittima di stalking aggressivo, chiedo al legislatore di colmare le lacune legali
Questo il parere in merito del CF :
Il Consiglio federale è consapevole che lo stalking, ossia le molestie ossessive di una persona, possa comportare gravi ripercussioni psichiche per le vittime. Tuttavia, la maggior parte dei comportamenti tipici dello stalker sono già puniti dalla legge, segnatamente la violazione di domicilio (art. 186 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179 CP), i delitti contro la sfera privata (art. 179 segg. CP) e le minacce (art. 180 CP). Il Tribunale federale ha inoltre stabilito (DTF 129 IV 262) che a determinate condizioni le molestie ossessive di una persona possono essere qualificate come coazione (art. 181 CP). Tale elenco non è tuttavia esaustivo; a seconda del suo comportamento, l'autore può commettere altri reati. Il procedimento penale è avviato - a seconda del reato commesso - d'ufficio o su querela di parte.
Soltanto il cosiddetto "soft stalking", ossia un comportamento in cui l'autore cerca insistentemente la vicinanza fisica con la vittima senza tuttavia mai assillarla in modo riconoscibile, non è contemplato dal diritto penale. A titolo di esempio, l'autore attende regolarmente la vittima davanti a casa sua, la insegue a distanza, eccetera. Anche se possono risultare molto opprimenti, tali comportamenti non possono essere delimitati con precisione: gli stalker trovano infatti sempre nuovi modi per mettersi in contatto con la loro vittima. La disposizione penale richiesta dovrebbe quindi assumere la forma di una norma sussidiaria. Ciò sarebbe difficilmente conciliabile con il principio della legalità e andrebbe a punire anche comportamenti socialmente adeguati.
La protezione da queste forme più lievi di molestie ossessive è tuttavia garantita anche senza una disposizione penale speciale: secondo l'articolo 28b capoverso 1 del Codice civile riveduto (RS 210; entrata in vigore: 1° luglio 2007: RU 2007 137) una persona vittima di molestie può chiedere al giudice di vietare all'autore della lesione di:
- avvicinarglisi o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri;
- mettersi in contatto con lui, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, o importunarlo in altro modo.
La violazione della personalità, come definita nel diritto civile, comprende l'intera gamma della violenza, delle minacce e delle molestie. In particolare, i divieti menzionati possono essere attuati molto rapidamente per via giudiziaria, grazie a misure provvisionali prese nell'ambito di una decisione. Pronunciando tali divieti, il giudice può parimenti minacciare l'autore della pena prevista all'articolo 292 del Codice penale (disobbedienza a decisioni dell'autorità), in modo che per il tramite del diritto civile l'autore possa dover rispondere anche di un reato penale. Il Consiglio federale intende osservare attentamente l'attuazione di tali disposizioni di diritto civile. Se la protezione delle vittime dovesse rivelarsi insufficiente, valuterà se adottare altre misure.
Al momento non appare dunque necessario completare il Codice penale con una disposizione speciale in materia di stalking.

Dichiarazione del Consiglio federale del 16.05.2007
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Purtroppo il discorso si è chiuso lì perché 06.12.2007 L'intervento è tolto dal ruolo, poiché l'autore ha lasciato la Camera.