Trib. Trento, 09.06.2012



Massima

La deposizione della persona offesa, ai fini dell'accertamento del reato di stalking, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad una indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa. In tale contesto processuale, invero, il più delle volte l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e persona offesa, soli protagonisti dei fatti, in assenza, non di rado, anche di riscontri oggettivi o di altri elementi atti ad attribuire maggiore credibilità, dall'esterno, all'una o all'altra tesi.