Trib. Napoli sez. V, 23.05. 2012



Massima

Il reato di stalking si configura a fronte delle reiterate condotte di minacce e molestie idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella delle persona vicine, sino a costringere la vittima a modificare le sue abitudini di vita. Perché possa parlarsi di reiterazione, sono sufficienti anche due sole condotte senza che, per la sussistenza del reato è necessaria la loro contestuale realizzazione. Ciò che rileva è che la condotta di minaccia e di molestia dia luogo alla causazione di grave e perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, intimorendola per la propria incolumità sino a costringerla a modificare le proprie abitudini di vita.