Trib. Bari sez. II, 05.04. 2012



Massima

Sussiste il reato di stalking ex art. 612 bis c.p. allorché il comportamento minaccioso o molesto di taluno, manifestatosi con condotte reiterate, abbia cagionato un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, essendo sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima.