App. Firenze sez. I, 21.02. 2012



Massima

Si configura il reato di stalking in capo al prevenuto che minacci o molesti la sua vittima cagionandole un perdurante e grave stato di ansia o di paura, oltre al fondato timore per la propria incolumità. In presenza di dette circostanze deve ritenersi configurato il dolo specifico laddove l'agente agisca consapevolmente e volontariamente ben sapendo di ingenerare nella vittima uno stato di ansia e paura al fine di renderla docile e possederla imponendole un rapporto affettivo che ella non voglia in quanto tormentoso ed insopportabile.