App. Milano, 13.01.2012



Massima

Il delitto di "atti persecutori", c.d. "stalking" (art. 612-bis c.p.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, situazione soggettiva di cui, comunque, deve essere fornita prova certa, non essendo a tal fine sufficienti le sole dichiarazioni della persona offesa.