App. Milano, 14.12.2011



Massima

Ai fini dell'integrazione del reato di stalking (atti persecutori, art. 612-bis c.p.) è necessario che si realizzi uno dei tre eventi descritti nella norma incriminatrice. In particolare, se l'evento denunciato consiste nel 'perdurante e grave stato di ansia o di paura', benché non si richieda la sussistenza di uno stato patologico - essendo sufficiente un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima -, non è tuttavia sufficiente, ai fini dell'accertamento di tale evento, in assenza di riscontri esterni, l'esclusiva dichiarazione in tal senso della persona offesa.