App. Milano Sez. III, 27.09.2011



Massima

E' imputabile del reato di stalking , il prevenuto che abbia ripetutamente molestato la vittima, nonostante le reiterate diffide a desistere, con pedinamenti sistematici, appostamenti e con una serie continua di telefonate, offendendone il decoro e l'onore inviando delle missive all'indirizzo della stessa. Alcun dubbio può sussistere in ordine alla colpevolezza dello stesso, che ponendo in essere per lungo tempo sistematiche condotte di sorveglianza e pedinamenti, con invio di missive intimidatorie, incorre nell'ulteriore imputazione per stalking, disciplinato dall'art. 612 bis c.p. ingenerando nella vittima un continuativo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita.