Cass. pen. Sez. V, 19.05.2011, n. 29872



Massima

Il delitto di atti persecutori cosiddetto "stalking" (art. 612 bis cod. pen.) è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità. (Rigetta, Trib. lib. Bari, 13/12/2010)