Trib. Trento, 18.02. 2011



Massima

L'elemento materiale del delitto di stalking, quanto alla molestia, è costituito da una condotta a forma libera connotata dal carattere di una intrusione fastidiosa nella sfera individuale altrui. In tal senso il delitto suddetto deve, pertanto, intendersi configurabile anche in presenza di una condotta che, qualora posta in essere in un altro contesto, assuma carattere neutro, ma che in quella determinata situazione, per le modalità di attuazione o per la sua reiterazione, sia tale da assumere il carattere di fastidiosa intrusione nell'altrui sfera individuale.