Trib. Trieste, 09.02.2010



Massima

Il reato di stalking è di per sé reato grave in quanto lesivo della autodeterminazione e anche della serenità e del quieto vivere altrui ma non connotato da una particolare violenza così da consentire la concessione delle attenuanti generiche che non possono, però, andare oltre l'equivalenza con la recidiva ove contestata.