Trib. Milano, 05.09. 2009



Massima

E' configurabile la condotta di atti persecutori (stalking) tramite molestie nel comportamento di chi reiteratamente telefoni alla persona offesa presso il luogo di lavoro trasmettendo messaggi dal contenuto ingiurioso e con riferimenti espliciti alla vita sessuale, così cagionandole un grave e perdurante stato di ansia.