Trib. Mantova, 18.08.2009



Massima

Il reato di stalking è un reato abituale. Pertanto, la consumazione dell'ultima delle condotte reiterate di molestia e minaccia, segnando la cessazione dell'abitualità della condotta, determina l'effettiva consumazione del reato. Di conseguenza, anche nel caso in cui le condotte integranti l'elemento oggettivo del reato di stalking risultino essere state consumate solo in parte dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 11/2009 (cioè dopo il 25 febbraio 2009), troverà comunque applicazione la fattispecie di cui all'art. 612-bis c.p.. Invero, il primo comma dell'art. 2 c.p. ancora il divieto di retroattività della norma incriminatrice al momento della consumazione del reato.