Trib. Napoli, 30.06.2009



Massima

L'art. 612-bis c.p. prevede una clausola espressa di sussidiarietà ("salvo che il fatto non costituisca più grave reato"). Deve ritenersi, pertanto, in linea generale, che il reato di atti persecutori non possa concorrere con quello di maltrattamenti in famiglia (o verso fanciulli) di cui all'art. 572 c.p., nel quale gli atti persecutori sono assorbiti. E' peraltro ravvisabile un concorso di reati nell'ipotesi in cui i maltrattamenti siano ad un certo punto cessati e siano, invece, proseguite le condotte di "stalking".