Trib. Bari, 06.04.2009



Massima

Il reato di atti persecutori (c.d. stalking) si sostanzia in condotte reiterate che ingenerano un fondato timore da parte della vittima di un male più grave, pur senza arrivare ad integrare i reati di lesioni o maltrattamenti (nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha osservato che le condotte di appostamento, continue telefonate, minacce e aggressioni fisiche alla vettura non possono non essere lette come "atti persecutori" tali da ingenerare nelle vittime uno stato di continua paura per sé stesse e da doversi continuamente "guardare alle spalle" così modificando le proprie normali abitudini di vita).