Cass. pen. sez. I, 16.07.2008, n. 29495



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 15/02/2006 TRIBUNALE di TRIESTE;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - motivi della decisione

che con sentenza del 15/2/2006 il Tribunale di Trieste dichiarava P.M. colpevole del reato di molestie in danno della cognata R.S., che per biasimevoli motivi (nell'intento di scoprire un'eventuale relazione extraconiugale della stessa) pedinava e inseguiva insistentemente per strada e fotografava col cellulare, condannandolo alla pena di Euro 400,00 di ammenda, valorizzando per il profilo probatorio le coerenti deposizioni testimoniali della persona offesa e della sua amica D.;
che avverso detta sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso per Cassazione, l'imputato, il quale ha censurato la mancanza di gravita e precisione degli indizi a suo carico, con particolare riguardo al carattere di ripetitività degli episodi;
che integra il reato di cui all'art. 660 c.p., sia per il profilo oggettivo che per quello soggettivo, la condotta, oggettivamente molesta e petulante, di pedinare, inseguire, controllare i movimenti e fotografare con insistenza una persona di cui s'intende scoprire un'evntuale relazione extraconiugale (v., per analoghe fattispecie, Cass., Sez. 1, 11/5/2000, Terra, rv. 216273; 6/12/2000, De Luca, in Foro it. 2001, 2, 470);
che, quanto al merito della vicenda, il Tribunale, con apprezzamento probatorio esplicito e corretto, incensurabile perciò in sede di legittimità, ha posto a fondamento del giudizio di responsabilità una serie di elementi univoci, significativi e attendibili con riguardo alle concrete, petulanti e reiterate condotte dell'imputato, e parimenti, con logico e puntuale apparato argomentativo, alla stregua di specifici apprezzamenti fattuali, ha ritenuto inconsistente la versione difensiva;
che, articolandosi i motivi di gravame come improponibili censure in fatto della decisione impugnata e considerati gli evidenti profili di infondatezza delle ragioni del ricorso, questo va dichiaralo inammissibile con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2008
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2008