Cass. pen. sez. I, 23.11.2007, n. 43704



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere
Dott. CULOT Dario - Consigliere
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) C.T. N. IL (OMISSIS);
2) G.M.F. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 31/10/2006 TRIBUNALE di NOLA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CULOT DARIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Nola dichiarava non doversi procedere nei confronti di C.T. e G.M.F. in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p., per intervenuta remissione di querela;
che avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG deducendo violazione di legge, (art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., non è sottoposta alla presentazione della querela da parte della persona offesa;
Il ricorso del P.G. è fondato e va accolto.
Il capo d'imputazione contestato riguarda l'art. 660 c.p..
Come questa Corte ha già avuto modo di statuire, con la disposizione prevista dall'art. 660 c.p., il legislatore, attraverso la previsione di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto alla contravvenzione in discorso, viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; onde l'interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, si che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate. Ne consegue che il reato è perseguibile d'ufficio (Cass. I, 9.11.1994, n. 11208 PM in proc. Bolani).
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata, avendo erroneamente ritenuto il tribunale di Nola che la contravvenzione fosse estinta per intervenuta remissione di querela.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606, 623 c.p.p.. annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2007
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007