Trib. Napoli, 20.07.2007



Massima

Integra il reato di cui all'art.660 c.p. qualunque condotta, posta in essere in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone per petulanza o per altro biasimevole motivo, realizzando, in tal modo, l'intento di turbare la quiete e la tranquillità psichica del destinatario.