Trib. Crotone, 21.06.2007



Massima

Nella previsione di cui all'art. 610 c.p. deve ritenersi compresa qualunque forma di minaccia, anche se implicita e non prospetti alcun male ingiusto, in quanto anche il semplice atteggiamento del soggetto attivo può costituire una minaccia punibile, soprattutto quando assuma carattere d'intimidazione in rapporto all'ambiente in cui la vicenda si svolge e, la minaccia stessa, percepita come tale dalla persona offesa, risulti idonea ad eliminare o ridurre sensibilmente la sua capacità di determinarsi e di agire secondo la propria indipendente volontà.