Cass. pen. sez. I, 22.11.2006, n. 38679



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere -
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) A.S., N. IL (OMISSIS);
2) F.L., N. IL (OMISSIS);
3) L.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 27/10/2005 del TRIBUNALE di Trento Sez. Distaccata di Tione;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO Margherita;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso della parte civile e per il rigetto di quello degli imputati.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 ottobre 2005 il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, qualificato il fatto ascritto a F.L. e L.M. come reato di molestie (art. 660 c.p.), li condannava, previa concessione
di attenuanti generiche, ciascuno alla pena di Euro trecento di ammenda, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile A.S..
Avverso la citata sentenza proponevano appello, tramite il difensore di fiducia, F. e L., denunciando violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 660 c.p., in particolare sotto il profilo dell'elemento psicologico.
Interponeva appello anche la parte civile A., lamentando l'errata quantificazione del danno morale.
Con ordinanza del 26 aprile 2006 la Corte d'appello di Trento, sezione penale, rilevato che, ai sensi dell'art. 593 c.p.p., comma 3, la sentenza è inappellabile e che l'unica impugnazione ammessa è il ricorso per cassazione, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte.

Motivi della decisione

I ricorsi non sono fondati.
1. Per quanto concerne le doglianze formulate dai ricorrenti F. e L., il Collegio osserva che la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., richiedendo che l'agente sia mosso da petulanza o da altro biasimevole motivo, suppone il dolo specifico, consistente nella volontà di interferire inopportunamente nell'altrui sfera di libertà.
Ai fini della configurabilità del reato non hanno rilievo le "pulsioni" che hanno spinto ad agire e, pertanto, sussiste il dolo del reato in questione anche nel caso in cui si arrechi molestia o disturbo alle persone allo scopo di esercitare un proprio diritto o preteso diritto, allorché ciò avvenga con modalità arroganti, impertinenti o vessatorie.
Il "biasimevole motivo" è quello che, pur diverso dalla petulanza, è ugualmente riprovevole in se stesso o in relazione alla persona molestata.
"Petulante" è, invece, l'atteggiamento di colui che insiste nell'interferire nell'altrui sfera di libertà pur consapevole del fatto che tale intervento non è gradito.
Alla luce di questi principi la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto, con motivazione compiuta e logica, ha illustrato le ragioni, correlate allo specifico esame delle risultanze probatorie (testimonianza della parte offesa A.S., deposizioni dei testi D.P.A., A.A., B.A.), che consentono di affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 660 c.p., integrato dalla condotta di ripresa visiva (effettiva e/o simulata) delle immagini e dei comportamenti della parte offesa in modo assiduo, insistente, indiscreto e pervicace, e di disattendere, alla luce della loro genericità e imprecisione, le prove (dichiarazioni della figlia e del genero dei ricorrenti) assunte su indicazione della difesa.
2. Non fondato è anche il ricorso della parte civile, che formula censure alle quali il provvedimento impugnato ha fornito esauriente e compiuta risposta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti F. e L. in solido al pagamento delle spese processuali e A. al pagamento delle spese processuali cui ha dato causa.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2006
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2006