Trib. Catania, 24.01.2005



Massima

La minaccia di cui all'art. 610 c.p. deve essere idonea ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare o omettere qualche cosa. La gravità della minaccia, ai fini della configurabilità dell'art. 612 c.p. co.2, va accertata con riferimento all'entità del turbamento psichico causato al soggetto passivo dall'atto intimidatorio, turbamento che si desume sia dall'entità della male minacciato, sia dall'insieme delle circostanze concrete nelle quali la minaccia è fatta e dalle condizioni particolari in cui si trovino l'autore del delitto e la persona offesa-