cass-pen-sez-v-sentenza-22.12.04-n-49020



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) P. F. n. il 22/06/1961;
avverso SENTENZA del 22/01/2003 TRIBUNALE di CASALE MONFERRATO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sost. Proc. Gen. Dr. Santi Consolo, il quale ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio:

Svolgimento del processo - motivi della decsione

OSSERVA
Quanto segue:
Il Tribunale di casale Monferrato, con la sentenza di cui in epigrafe, modificando la originaria imputazione ex art. 610 c.p., in quella ex art 660 stesso codice (in danno della moglie separata), ha pronunziato condanna a carico di P. F. alla pena ritenuta di giustizia.
Impugna (con appello da valere come ricorso) il difensore dell'imputato e deduce violazione di legge sostanziale, assumendo che nella condotta del P. - quale emerge, dalla istruttoria dibattimentale - non si riscontrano gli estremi della fattispecie incriminatrice ritenuta dal giudice, sia perchè le ragioni alla base del comportamento dell'imputato sono tutt'altro che biasimevoli (salvare il rapporto con la donna) sia perchè, in ogni caso, la condotta della contravvenzione ex art. 660 c.p. si deve manifestare con carattere di petulanza, di insistenza e ripetitività e non può ritenersi integrato da un solo episodio.
La prima censura è inammissibile in quanto generica e presupponente diversa valutazione delle risultanze di causa.
La seconda è infondata in quanto il reato di cui all'art. 660 c.p., non essendo un reato abituale, può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia (ASN 199211336-RV 192565).
Conclusivamente il ricorso merita rigetto ed il ricorrente va condannato alle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2004
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2004