Cass. pen. sez. III, 30.11.2004, n. 46277



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omissis) avverso l'Ordinanza del Tribunale di Modena del 29.6.2004.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giampaolo Verna;

Svolgimento del processo - motivi della decisione

Il Tribunale di Modena, con ordinanza in data 29 giugno 2004, confermava il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. presso lo stesso Tribunale in data 5.6.2004 nei confronti di (omissis) avente ad oggetto il domicilio, l'ufficio, un'autovettura ed alcuni beni (hard disc, floppy disc, compact disc, fotocamera digitale, computer potatile, fogli relativi a prostituzione minorile, una pianta dettagliata della città di (omissis) con l'indicazione di scuole e giardini), nell'ambito di un procedimento per reati di pornografia minorile (600 ter C.P.) e molestia (600 c.p.).
Contro questo provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il (omissis) denunciando la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lettera C c.p.p. per motivazione soltanto apparente.
Secondo il ricorrente il pedinamento puro e semplice di alcune bambine nel parco o davanti alla scuola non potrebbe considerarsi azione molesta ex art. 660 c.p., mentre sarebbe del tutto mancata la prova che un volantino trovato in una panchina del parco fosse stato da lui stampato ed usato a scopo di pornografia minorile.
Con motivi aggiunti il ricorrente assume che la mappa degli asili nido era servita per mandare il figlio all'asilo e che la stampa di un articolo di giornale su un caso di infanticidio e di una Relazione delle N.U. sulla prostituzione minorile non potevano costituire elementi utili a fine probatorie per le gravi accuse a lui rivolte.
Analogamente doveva ritenersi per gli altri oggetti sequestrati.
Il ricorso è infondato.
Il provvedimento impugnato ricostruisce con precisione ed in modo dettagliato le origini delle indagini ed il loro sviluppo, da cui emergono elementi gravi, precisi e concordanti a carico dell'indagato per entrambe le ipotesi criminose contestate. Nel caso in esame la molestia è stata oggettivamente ravvisata nel comportamento ripetuto di seguire da presso alcune bambine, a piedi od in macchina, senza necessità e in brusche frenate appena scoperto o nel tenere una andatura adeguata a quella delle ragazzine prese di mira, nonchè nel comportamento di insistente osservazione per vari giorni e negli stessi luoghi, tanto da far percepire una chiara reazione di disturbo con riferimento alla psicologia normale media dei ragazzi coinvolti.
Con motivazione incensurabile in sede di legittimità si è ritenuto che il modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed impertinente aveva inciso realmente nella sfera psicologica di più ragazzi, in tempi diversi e ciò senza alcuna valida giustificazione, tanto da cagionare allarme nelle persone interessate e nelle loro famiglie. I giudici di merito hanno ritenuto che il contenuto di un volantino trovato nel parco da due bambine, in momenti diversi, proprio nel giorno in cui il (omissis) era stato notato sul posto, poteva senza dubbio costituire tentativo di sfruttamento della prostituzione minorile, essendo finalizzato a reclutare dietro compenso bambine per realizzare esibizioni pornografiche o produrre comunque materiale pornografico ex art. 600 ter. cod. pen. Benchè il volantino in questione non sia stato trovato nell'appartamento o nell'ufficio dell'indagato, ma sul luogo da questi frequentato, non appare incoerente un collegamento con l'attuale indagato per una serie di precise circostanze di fatto, costituenti indizi univoci, che sono stati valutati e motivati con prudente apprezzamento in sede di merito e sono come tali incensurabili in Cassazione.
La straordinaria gravità del contenuto e della circolazione del volantino nei pressi di scuole e parchi, noti all'indagato che si era premunito di precostituire la loro mappa nella città di (omissis) insieme con la condotta ripetuta tenuta dal medesimo, giustificano appieno l'adozione di misure cautelari urgenti quali la perquisizione ed il sequestro.
Trattasi di una tutela doverosa (in ordine a comportamenti prodromici) della personalità e libertà sessuale dei minori. Nel caso in esame si è tenuto conto anche di un precedente penale specifico e del materiale sequestrato, avente una possibile attinenza con il delitto in esame. (Cass. Sez. Unite n. 13 del 5.7.2000, rv.216337).

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2004
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2004