Cass. pen. sez. I, 03.02.2004, n. 4053



Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente -
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere -
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere -
Dott. VANCHERI Angelo - rel. Consigliere -
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. P. N. IL 06/08/1971;
avverso SENTENZA del 04/04/2003 TRIBUNALE di LECCO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ABBATE ANTONIO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Tommaso Basso in sostituzione dell'avv. Luigi Sangiorgio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva:

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.4.2003 il Tribunale Monocratico di Lecco dichiarava R. P. colpevole del reato di molestie ex art. 660 c.p. in danno di B. P., commesso in Lecco dal 1998 a tutto il 1999, e la condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di euro 206 di ammenda, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Osservava il giudice predetto:
che erano nella specie ravvisabili gli elementi oggettivi e soggettivi della contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., in quanto, attraverso le dichiarazioni della parte lesa, dei testi escussi e le parziali ammissioni dell'imputata, era emerso che la R. aveva arrecato molestie e disturbo al B., pedinandolo in piu' occasioni per strada, sbeffeggiandolo, rinfacciandogli di essere sua figlia naturale e rivolgendogli ad alta voce frasi allusive, e cio' sia prima che durante lo svolgimento del giudizio civile, da lei promosso per la dichiarazione giudiziale della paternita' naturale del medesimo;
che a nulla rilevavano le motivazioni che avevano spinto l'imputata a comportarsi nel modo sopra descritto, una volta accertato che essa aveva agito in modo pressante, indiscreto, sgradevole e comunque tale da interferire nella sfera privata della parte lesa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il suo difensore, la R., deducendo:
a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che la struttura del reato in esame richiede la dimostrazione dell'esistenza del dolo specifico, mentre nella specie il giudice di merito aveva aderito alla tesi minoritaria che qualifica il reato come a dolo generico, e si era limitato a svolgere una analisi epidermica, che aveva ravvisato soltanto la cosiddetta petulanza, trascurando di verificare l'esistenza del biasimevole motivo, laddove le motivazioni del comportamento dell'imputata poggiavano su ragioni tutt'altro che riprovevoli e persecutorie, ma, al contrario, pienamente legittime, essendo scaturite dall'insopprimibile istinto di una figlia di rivolgere un saluto affettuoso al proprio padre naturale;
b) Violazione di legge, sotto il profilo che la sentenza impugnata aveva delineato il concetto di petulanza in maniera sbiadita e superficiale, mentre, in conformita' alla giurisprudenza di legittimita', tale elemento deve avere contenuti piu' forti ed incisivi, non potendosi comunque ravvisare esclusivamente nell'azione di pedinamento.
La ricorrente ha successivamente presentato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le ragioni poste a base del ricorso.
Anche la parte civile ha presentato a sua volta una memoria, con la quale la stessa ha confutato e contestato le argomentazioni dell'imputata, rilevando che nella specie era emerso che la Rota aveva tenuto un modo di agire pressante, ostinato ed insistente, mantenuto anche dopo essersi resa conto che la sua condotta non era gradita, integrante pienamente la fattispecie di cui all'art. 660 c.p..

Motivi della decisione

Il ricorso e' infondato e va respinto.
Un primo ordine di censure riguarda la pretesa carenza di motivazione in ordine alla individuazione dell'elemento soggettivo del reato di molestie.
La tesi della ricorrente e' che, poiche' essa perseguiva un intento lecito, ad anzi, per usare un'espressione della stessa R., teneva un comportamento indotto da un insopprimibile istinto di "affetto filiale" (e cioe' dettato dal fine di ottenere la dichiarazione di paternita' naturale del B. nei suoi confronti), difetterebbe nella specie l'elemento psicologico del reato e i giudici di merito ne avrebbero motivato la sussistenza con ragionamenti di tipo apodittico e tautologico.
In verita' il problema, cosi' come rappresentato dalla ricorrente, e' assolutamente mal posto.
Ai fini della sussistenza del reato in esame gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato, come nella specie, che comunque, a prescindere dalla liceita' delle
motivazioni che stanno alla base del comportamento del colpevole, esso sia connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della liberta' delle persone.
Non deve trarre in inganno l'espressione, usata dalla legge, "o per altro biasimevole motivo", perche' essa vuole soltanto aggiungere alla petulanza, ritenuto di per se' un movente biasimevole, qualsiasi altra motivazione che sia da considerare riprovevole per se stessa o in relazione alla persona molestata, e che e' considerata dalla norma come avente gli stessi effetti della petulanza (v. Cass., Sez. 1°, 7.1.1994 n. 3494, Benevento).
Piu' specificamente, va tenuto presente che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in questione, e' sufficiente la coscienza e volontarieta' della condotta che sia oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, sicche' e' del tutto superflua, ad onta dell'insistenza con cui la ricorrente ha ribadito la sua tesi, continuando a fare riferimento alle finalita' che intendeva perseguire, la ricerca delle ragioni dalle quali il soggetto attivo sia stato spinto ad agire.
Esse, infatti, proprio perche' attinenti alla sola sfera dei motivi, non hanno alcuna incidenza sulla finalita', penalmente rilevante, dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo.
In dipendenza di tali premesse, puo' quindi tranquillamente ribadirsi il principio che l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 660 c.p. sussiste anche quando l'agente esercita (o ritiene di esercitare) un suo diritto, quando il di lui comportamento nei confronti del soggetto passivo si estrinsechi in forme tali da arrecargli molestia o disturbo, con specifico intento di ottenere, eventualmente per vie diverse da quelle legali, il soddisfacimento delle proprie pretese (in tal senso, v., fra le altre, Cass., Sez. 1°, 3.2.1992 n. 2314, Gerlini).
Avendo i giudici di merito fatta corretta applicazione del principio sopra richiamato, le censure indicate sub a) non possono che essere disattese.
In ordine alla doglianza relativa alla maniera, asseritamente "sbiadita" e superficiale, con cui sarebbe stato delineato il concetto di petulanza, e' sufficiente il rilievo che la condotta dell'imputata, secondo quanto risulta nella specie chiaramente evidenziato dai giudici di merito, non si e' limitata a dei semplici saluti piu' o meno allusivi, ma si e' estrinsecata, oltre che in veri e propri pedinamenti, in appostamenti e in ripetuti atteggiamenti persecutori ed insistenti, pur dopo avere avuto la chiara percezione che le sue "avances" non erano affatto gradite, ed anzi erano state percepite come illecite intrusioni nella propria sfera privata, per modo che la ravvisabilita' del "malanimo" e della volonta' persecutoria, sulla cui pretesa inesistenza la ricorrente ha tanto insistito, non poteva che apparire, come e' stata in effetti ritenuta, chiaramente evincibile dal suo stesso atteggiamento.
Le altre lagnanze - come ad esempio l'affermazione secondo cui la R. si sarebbe limitata ad incontrarsi con il padre "per ragioni di viabilita'", o la inadeguata e difettosa valutazione della testimonianza della moglie del B. - in quanto chiaramente attinenti al merito, non possono essere prese in esame in sede di legittimita'.
Dalle considerazioni che precedono consegue il rigetto del ricorso, con relativa condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi' deciso in Roma, il 12 dicembre 2003
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004