Trib. Roma, 12.07.2000



Massima

La quotidiana effettuazione di numerose telefonate allo stesso numero telefonico ripetuta per molti mesi, integra gli estremi del reato di cui all'art.660 c.p.. Ne consegue che al destinatario delle telefonate spetta il risarcimento del danno morale, quand'anche non sia provato il contenuto ingiurioso o osceno delle telefonate ricevute (nella specie, il tribunale ha liquidato otto milioni di lire alla vittima di molestie telefoniche, trottatasi per circa cinque mesi)