Cass. pen. sez. I, 06.12.2000



Massima

Anche il pedinamento, quando si concreta in un'azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente, e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è riconducibile alla previsione dell'art. 660 c.p.