Cass. pen. sez I, 07.10.1986



Massima

Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p. costituisce ogni contegno intollerabile ed incivile, verso la persona molestata, tale da determinarla ad invocare aiuto ed ogni modo di agire arrogante o vessatorio senza riguardo per la libertà o la quiete altrui; per, invece, deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole in se stesso o in relazione alla qualità della persona molestata e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.