Cass. pen. sez.I, 02.05.1986, n.10235



Massima

Quando una condotta apportatrice di fastidio, difficoltà od impedimento a terzi non arrechi al soggetto che la estrinseca alcun vantaggio né gli tuteli alcun diritto, ma sia palesemente mirata anziché alla difesa dei propri interessi, contro un'altra persona, non è ravvisabile il fine di farsi ragione da sé né il dolo specifico postulati dall'art. 392 c.p., ma l'intenzione di disturbare e molestare altri per un motivo che si quantifica biasimevole per lo stesso fatto di essere contra legem; in tal caso è, quindi, sussistente la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.