Cass. pen, 15.06.1982



Massima

Ai fini del reato di cui all'art. 660 c.p., per biasimevole motivo deve intendersi ogni motivo diverso dalla petulanza che sia del pari riprovevole, in se stesso in relazione alla qualità della persona molestata, e che abbia su quest'ultima gli stessi effetti della petulanza.