Rassegna stampa



Mobbing: in esame il provvedimento sui comportamenti persecutori sul luogo di lavoro

  
Mobbing: in esame il provvedimento sui comportamenti persecutori sul luogo di lavoro


"Sono da ricondurre, nell'ambito della definizione di mobbing, tutti quegli atti e comportamenti posti in essere da datori di lavoro, capi intermedi e colleghi, che si traducono in atteggiamenti persecutori, attuati in forma evidente, con specifica determinazione e carattere di continuità, atti ad arrecare danni rilevanti alla condizione psico-fisica del lavoratore, ovvero anche al solo fine di allontanarlo dalla collettività in seno alla quale presta la propria opera": recita così il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in materia di mobbing nei luoghi di lavoro, in esame questa settimana in Commissione Lavoro del Senato.
Il provvedimento, di sette articoli, precisa la definizione di comportamento mobbizzante, le conseguenze in termini di danni psicofisici alla vittima di tale comportamento e le procedure che si possono attivare per far valere la responsabilità di chi lo mette in atto ( i superiori, i capi intermedi, i colleghi stessi del lavoratore, vittima della persecuzione)
In particolare le attività di mobbing si sostanziano in atti di ostilità, attacchi alla reputazione, creazione di falsi pettegolezzi, insinuazioni malevole, segnalazioni diffamatorie, attribuzioni di errori altrui, carenza di informative e informazioni volutamente errate, al fine di creare problemi, controlli e sorveglianza continui, minacce di trasferimenti, apertura di corrispondenza, difficoltà di permessi o ferie, assenza di promozioni o passaggi di grado, ingiustificata rimozione da incarichi già ricoperti, svalutazione dei risultati ottenuti.
A coloro che pongono in essere tali atti i comportamenti vengono applicate le misure previste con riferimento alla responsabilità disciplinare. Analoga responsabilità grava su chi consapevolmente denuncia gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 1, ancorchè notoriamente inesistenti, al solo fine di trame un qualsivoglia vantaggio.
Il lavoratore che abbia subìto violenza o persecuzione psicologica nel luogo di lavoro e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, ma intenda adire in giudizio, può promuovere il tentativo di conciliazione ex art. 410 del codice di procedura civile. Il procedimento è regolato dall'articolo 413 del codice di procedura civile.
Il giudice condanna il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del danno, la cui liquidazione ha luogo in forma equitativa.

....Qualche numero
"Per quel che attiene al nostro Paese, talune statistiche riferiscono di una percentuale modesta, pari al 4,2 per cento del totale dei lavoratori dipendenti in Italia, circa 750.000 vittime. In realtà il dato che emerge, appare assai lontano dal vero, in quanto ancora oggi le violenze morali in ambito lavorativo, risultano particolarmente difficili da quantificare: sia perché lo studio del fenomeno giunge con notevole ritardo, rispetto alle altre nazioni, sia perché le stesse vittime rifiutano di considerarsi tali, per timore di ulteriori ritorsioni, o per altri motivi.
Una ricerca effettuata dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), avrebbe accertato l'esistenza di circa 1.500.000 lavoratori, vittime del mobbing nel giugno 2000.
Se si tiene conto, tuttavia, del fatto che oltre al lavoratore interessato, anche i familiari sono pienamente coinvolti dalle ritorsioni - sia di ordine pratico che psicologico - causate dal fenomeno sopra descritto, non è difficile pervenire ad un numero globale di circa 4.000.000 di soggetti perseguiti in via diretta o indirettamente.
Sempre l'ISPESL riferisce che il 71 per cento delle denunce riguarderebbe i dipendenti del pubblico impiego. Nel 62 per cento dei casi, si tratterebbe di persone con più di cinquanta anni; 1'81 per cento sarebbe, poi, composto da quadri e impiegati. Da un'altra analisi risulterebbe che a esercitare il mobbing sarebbero per il 57,3 per cento i superiori e per il 30,3 per cento i colleghi. Lo stesso mondo politico risulta influenzato dal mobbing visto che già negli anni Settanta a un deputato venne riconosciuta una indennità per effetto del mobbing, seguita da una pensione di invalidità. In proposito, si è inteso configurare all'articolo 7 la pratica del mobbing anche nel contesto della vita dei partiti politici e delle associazioni in genere, così come regolate dall'articolo 36 del codice civile."

(Fonte: Relazione Parlamentare ddl 434)